17 settembre 2014

Imprese edili. Plafond flessibile

Per le imprese edili neocostituite, il limite del 20% per le assunzioni a termine si calcola dal momento di assunzione del lavoratore

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – Il plafond che determina il numero massimo di lavoratori assumibili va verificato anche dal datore di lavoro edile che abbia iniziato la propria attività durante l’anno. Le aziende edili, in pratica, devono effettuare una ricognizione di quanti rapporti di lavoro a tempo indeterminato risultino in forza alla data di assunzione del primo lavoratore a termine, ai fini della determinazione del sia pur diverso limite numerico dei contratti a tempo determinato previsto dal CCNL di riferimento (costituito dal 25% dei predetti rapporti di lavoro a tempo indeterminato a fronte del 20%). A ribadirlo è l’INPS con il messaggio n. 7044 di ieri, a seguito del recente chiarimento fornito dal ministero del Lavoro con la lettera circolare n. 14974 dell’1 settembre scorso.

Limite di assunzione - In via preliminare è bene ricordare come il Jobs act (L. n. 78/2014), nel liberalizzare l’istituto del contratto a termine, abbia allo stesso tempo introdotto una soglia massima di assunzione sul totale degli impiegati, pari al 20%. Percentuale, questa, che deve essere calcolata in riferimento al numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione. Per quanto concerne le realtà imprenditoriali più piccole, vale a dire le imprese che occupano fino a 5 dipendenti, viene comunque concessa loro la possibilità di stipulare un contratto a termine.

Ccnl Edilizia –
Sul punto, il MLPS ricordava come, non essendoci riscontro di una diversa disciplina contrattuale che regolamenti la fattispecie, ha stabilito l’applicabilità anche nel settore edile del criterio di computo dei contratti a tempo indeterminato.

Chiarimento INPS - Ne deriva, quindi, che il datore di lavoro edile, nel caso in cui abbia iniziato la propria attività durante l’anno, dovrà provvedere a verificare quanti rapporti di lavoro a tempo indeterminato risultino in forza alla data di assunzione del primo lavoratore a termine, ai fini della determinazione del sia pur diverso limite numerico dei contratti a tempo determinato previsto dal CCNL di riferimento (costituito dal 25% dei predetti rapporti di lavoro a tempo indeterminato a fronte del 20%).
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