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Premessa - Alle aziende in amministrazione straordinaria in CIGS, ex art. 7, comma 10 ter, Legge n. 236/1993, non va applicata la riduzione del trattamento economico integrativo in misura pari al 10% (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interpello 9 agosto 2011, n. 31).
L’interpello - Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato richiesta di interpello per conoscere il parere in merito alla possibile applicazione, alle imprese in amministrazione straordinaria che fruiscano della CIGS, ex art. 7, comma 10 ter, L. n. 236/1993, della riduzione del trattamento economico integrativo in misura pari al 10%, ai sensi dell’art. 1, comma 3, D.L. n. 4/1998 (conv. da L. n. 52/1998).
Il Ministero del Lavoro, rispondendo all’interpello, ha specificato “la durata dell’intervento della cassa integrazione straordinaria è equiparata al termine previsto per l’attività del commissario”.
Nessuna riduzione del 10% - Dalla lettura della norma non si evince alcun riferimento alla possibilità di applicare alle aziende commissariate, sottoposte al regime di amministrazione straordinaria, la riduzione del 10% per il trattamento di integrazione salariale di cui alla CIGS.
Invero, precisa la risposta ministeriale, la suddetta riduzione è sancita per una diversa ipotesi contemplata all’art. 1, comma 3, Legge n. 52/1998, ovvero nel caso in cui “i trattamenti di integrazione salariale concessi alle imprese in crisi sottoposte al regime di amministrazione straordinaria, a decorrere dalla scadenza dell’ultima proroga concessa ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.L. 25 marzo 1997, n. 67…” siano “prorogati per ulteriori otto mesi”.
In proposito, le leggi finanziarie prevedono annualmente alcune specifiche riduzioni da operare in caso di prima, seconda, terza o successiva proroga in relazione ai trattamenti economici integrativi concessi in deroga.
Ciò in considerazione di un duplice ordine di ragioni:
- per un verso, l’erogazione degli ammortizzatori in deroga costituisce uno strumento a vantaggio dell’azienda in crisi che ne fruisce a prescindere dalla ricorrenza dei presupposti di cui alla L. n. 223/1991;
- sotto altro profilo, la riduzione risulta applicata esclusivamente nell’eventualità in cui i trattamenti già concessi siano stati prorogati.
La Direzione generale per l’Attività Ispettiva ritiene, pertanto che, per i dipendenti delle aziende in amministrazione straordinaria, gli importi dei trattamenti di integrazione salariale di cui alla CIGS non possano subire decurtazioni per un ammontare pari al 10%, nella misura in cui la durata dell’intervento della Cassa Integrazione Straordinaria sia equiparata al termine previsto per l’attività del commissario, ai sensi di quanto stabilito dal citato art 7, comma 10 ter.