Prorogati per il 2022 l’esonero dal pagamento delle quote di accantonamento del TFR relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria e dal versamento del ticket di licenziamento per le società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria destinatarie di provvedimenti di concessione della CIGS, già in essere per il 2020 e il 2021. Per entrambe le misure, il limite cumulativo per l’annualità 2022 è pari a 16 milioni di euro.
Indice argomenti
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Premessa
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Liquidazione della quota di TFR maturato durante il periodo di fruizione della CIGS
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Richiesta di liquidazione delle quote di TFR
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Istruzioni per l’inoltro della richiesta di esonero
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Aziende con pluralità di unità produttive afferenti a un’unica matricola
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Sospensione CIGS per la fruizione del trattamento ordinario con causale COVID
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Riferimenti normativi
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Imprese in crisi. Esonero TFR e licenziamento (208 kB)
Imprese in crisi. Esonero TFR e licenziamento
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