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Prorogati per il 2022 l’esonero dal pagamento delle quote di accantonamento del TFR relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria e dal versamento del ticket di licenziamento per le società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria destinatarie di provvedimenti di concessione della CIGS, già in essere per il 2020 e il 2021. Per entrambe le misure, il limite cumulativo per l’annualità 2022 è pari a 16 milioni di euro.
(prezzi IVA esclusa)