19 luglio 2016

In GU il Decreto sui FdS per l’artigianato

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale di ieri il Decreto Interministeriale n. 95581

Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS
Premessa - A seguito della registrazione, il 23 giugno scorso, presso la Corte dei Conti, è stato definitivamente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Interministeriale (Economia-Lavoro) n. 95581 del 29 aprile 2016.
Con tale Decreto vengono indicati i criteri per disciplinare il Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo per l’artigianato (FSBA), istituito ai sensi dell’art. 27 del Decreto Legislativo n. 148/2015, con l’obiettivo di garantire ai lavoratori del settore dell'artigianato una tutela reddituale in costanza di rapporto di lavoro, nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, in considerazione delle peculiari caratteristiche ed esigenze del settore.

Fondi di solidarietà bilaterali alternativi – L’art. 27 del D.Lgs. n. 148/2015 ha previsto, in alternativa al Fondo di solidarietà bilaterale “ordinario”, un Fondo “alternativo” esclusivamente per i settori dell'artigianato e della somministrazione di lavoro (già istituito) nei quali, in considerazione dell'operare di consolidati sistemi di bilateralità e delle peculiari esigenze di tali settori, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale hanno adeguato alla data del 24 settembre 2015 le fonti normative e istitutive dei rispettivi fondi bilaterali, ovvero dei fondi interprofessionali.
I lavoratori aderenti al Fondo hanno diritto ad almeno una delle seguenti prestazioni:
  • un assegno di durata e misura pari all'assegno ordinario di cui all'articolo 30, comma 1 del D.Lgs. n. 148/2015;
  • un assegno di solidarietà per un periodo massimo non inferiore a 26 settimane in un biennio mobile.

Il DL n. 95581 - Nel dettaglio, il decreto disciplina:
  • i criteri volti a garantire la sostenibilità finanziaria dei fondi;
  • i requisiti di professionalità e onorabilità dei soggetti preposti alla gestione dei fondi;
  • i criteri e requisiti per la contabilità dei fondi;
  • le modalità volte a rafforzare la funzione di controllo sulla corretta gestione dei fondi e di monitoraggio sull'andamento delle prestazioni, anche attraverso la determinazione di standard e parametri omogenei.

Le disposizioni – Il Fondo di solidarietà è gestito dai membri del Comitato di gestione e controllo, i quali devono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità di seguito descritti. In particolare, i componenti del Comitato di gestione e controllo devono essere in possesso di specifica competenza ed esperienza in materia di lavoro e occupazione e di una consolidata esperienza maturata nell'ambito degli enti bilaterali.
All’art. 4 del Decreto in trattazione, viene specificato altresì che il Fondo deve dotarsi di un adeguato sistema di contabilità per cui si ha l’obbligo di bilancio in pareggio e non è possibile erogare prestazioni in carenza di disponibilità e che si ha la necessità di vigilanza e monitoraggio sulla gestione del Fondo da parte del Ministero del Lavoro che, in caso d’irregolarità negli inadempimenti, può disporne la sospensione dell'operatività: tale attività di monitoraggio prevede presso il fondo l'organizzazione di un sistema per la raccolta e la trasmissione di un insieme di variabili articolato secondo tre tipologie d’informazioni, quali:
  • dati fisici, per monitorare l'andamento delle attività del fondo attraverso la rilevazione delle variabili relative alle prestazioni erogate e delle variabili relative alle imprese e ai lavoratori coinvolti;
  • dati finanziari, per monitorare i flussi di risorse finanziarie che interessano il fondo;
  • dati procedurali, per monitorare le modalità e i tempi di attuazione delle iniziative, calcolando gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni iniziali.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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