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Premessa – Aggiornati i minimali di retribuzione imponibile per le retribuzioni convenzionali e di ragguaglio. Infatti, il D.M. 10 giugno 2013 rivaluta le prestazioni economiche erogate dall’INAIL nel settore industriale con decorrenza 1° luglio 2013 e stabilisce il minimale e il massimale di rendita nelle misure di 15.983,10 euro e di 29.682,90 euro. Sulla base di tali importi sono stati aggiornati anche i limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi, da variare secondo la rivalutazione delle rendite. A renderlo noto è l’INAIL con la circolare n. 41/2013.
I minimali giornalieri – I minimali retributivi giornalieri della retribuzione di ragguaglio sono pari a 53,28 euro e quelli mensili a 1.331,93 euro. Essendo identico il criterio di calcolo (dividere per 300 il massimale ovvero il minimale di rendita per avere il giornaliero), gli stessi valori, rispettivamente giornaliero e mensile, sono propri delle retribuzioni dei detenuti e internati, degli allievi dei corsi di istruzioni professionale, dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità, dei lavoratori impegnati in tirocini formativi e di orientamento, dei lavoratori sospesi dal lavoro utilizzati in progetti o riqualificazione professionale.
Soggetti interessati – Ad essere interessati dalla rivalutazione sono anche: i lavoratori dell’area dirigenziale senza e con contratto parziale (nel primo caso la retribuzione convenzionale giornale è pari a 98,94 euro e quella mensile 2.473,58 euro; nel secondo caso invece la retribuzione convenzionale orario è di 12,37 euro); i lavoratori parasubordinati compresi quelli occasionali (minimo mensile 1.331,93 euro; massimo mensile 2.473,58 euro); gli sportivi professionisti dipendenti (minimo annuale 15.983,10 euro; massimo annuale 29.682,90 euro).
Alunni studenti – Infine, quanto ad alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti a esperienze tecnico–scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro, dal 1° luglio 2013, la misura del premio annuale a persona aumenta proporzionalmente a € 2,55, quindi l’importo dovuto per la regolazione relativa all’anno scolastico 2012/2013 risulta uguale a € 2,50. Pertanto, in ordine al periodo “gennaio – ottobre 2013”, va applicata un’integrazione di € 0,02 rispetto al premio di € 2,48 già richiesto, di cui si terrà conto nella regolazione dei premi per il suddetto periodo. Quindi, riassumendo gli importi da applicare per la regolazione del premio 2012/2013 è pari a 2,50 euro, mentre per l’anticipo del premio 2013/2014 l’importo ammonta a 2,55 euro.