23 settembre 2025

Inail, limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi 2025

Lavoro & Previdenza n. 83 - 2025
Autore: Salvatore Cortese

Premessa

Il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 56 del 24 aprile 2025, ha rivalutato le prestazioni economiche erogate dall'Inail nel settore industria con decorrenza 1° gennaio 2025 e stabilito gli importi del minimale e del massimale di rendita nelle misure di 20.426,70 e 37.935,30 euro.

Sulla base di tali importi, con la Circolare n. 48/2025, l’Inail ha provveduto ad aggiornare i limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi da variare secondo la rivalutazione delle rendite, riportati nella Circolare n. 29 del 20 maggio 2025.

Lavoratori con retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita

Tra le tipologie di lavoratori interessati, vanno preliminarmente indicati quelli con retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita, ossia:

  • detenuti e internati;
  • allievi dei corsi di istruzione professionale;
  • lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità;
  • lavoratori impegnati in tirocini formativi e di orientamento;
  • lavoratori sospesi dal lavoro utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione professionale;
  • giudici onorari di pace e viceprocuratori onorari.

Per queste categorie, dal 1° gennaio 2025, si applica una contribuzione convenzionale giornaliera e mensile, rispettivamente pari a 68,09 euro e 1.702,23 euro.

Dal 1° gennaio 2025
Retribuzione convenzionalegiornaliera68,09 euro
mensile1.702,23 euro

Familiari partecipanti all’impresa familiare

Da segnalare, inoltre, i familiari partecipanti all’impresa familiare, per i quali la retribuzione convenzionale, da applicarsi a far data dal 1° gennaio 2025, è pari a:

  • 68,36 euro (giornaliera);
  • 1.709,07 euro (mensile).
Dal 1° gennaio 2025
Retribuzione convenzionalegiornaliera63,36 euro
mensile1.709,07 euro

Lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali ex legge n. 84/1994

Per i lavoratori rientranti in questa categoria si applica una retribuzione convenzionale per 12 gg lavorativi mensili (ovvero 144 all’anno) come indicato nella seguente tabella:

Dal 1° gennaio 2025

Retribuzione convenzionale

giornaliera x 12 giorni mensili

1.522,92 euro (126,91 x 12)

Lavoratori dell’area dirigenziale

Per i lavoratori dell’area dirigenziale si riportano i valori indicati nelle seguenti tabelle

Lavoratori dell’area dirigenziale senza contratto part-time

Dal 1° gennaio 2025
Retribuzione convenzionalegiornaliera126,45 euro
mensile3.161,28 euro

Lavoratori dell’area dirigenziale con contratto part-time

Dal 1° gennaio 2025
Retribuzione convenzionale oraria15,81 euro

Retribuzione di ragguaglio

La retribuzione di ragguaglio si assume solo in mancanza di retribuzione convenzionale e di retribuzione effettiva.

Per esempio, tale tipologia di retribuzione si applica ai familiari, ai soci e agli associati senza retribuzione effettiva (a condizione che non siano stabilite retribuzioni convenzionali o premi speciali).

Nella tabella che segue, sono riportati i valori da prendere in considerazione con decorrenza 1° gennaio 2025

Retribuzione di ragguaglio

Dal 1° gennaio 2025
Retribuzione convenzionalegiornaliera68,09 euro
mensile1.702,23 euro

Lavoratori parasubordinati

Per i lavoratori parasubordinati la base imponibile su cui calcolare il premio dovuto, è costituita da tutte le somme e valori a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, in relazione al rapporto di collaborazione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsti per il pagamento delle rendite erogate dall’Inail.

A detti limiti minimo e massimo, si applica il criterio della retribuzione convenzionale annuale divisibile in 12 mesi lavorativi e l’importo mensile così ottenuto va moltiplicato per i mesi, o frazioni di mesi, di durata del rapporto. Per i rapporti di lavoro di durata inferiore all'anno, la misura dei compensi deve essere preliminarmente ripartita per i mesi, o frazione di mese, di durata del rapporto.

Se il compenso medio mensile così ottenuto è di importo compreso fra i limiti del minimale e massimale mensile di riferimento, esso, moltiplicato per i mesi di durata del rapporto, costituirà la base imponibile per il calcolo del premio.

Qualora il compenso medio mensile risulti, invece, di importo inferiore o superiore al minimale o massimale mensile, la base imponibile sarà comunque pari a detto minimale o massimale, moltiplicato per i mesi di durata del rapporto.

(Cfr. Circolare Inail n. 29/2025, paragrafo 1.8)

Compensi effettivi per i lavoratori parasubordinati

Dal 1° gennaio 2025
Minimo e massimo mensile

1.702,23 euro

3.161,28 euro

Lavoratori subordinati sportivi

Retribuzione effettiva annua per i lavoratori subordinati sportivi

Dal 1° gennaio 2025
Minimo e massimo annuale

20.426,70 – 37.935,30 euro

Alunni e studenti di scuole o istituti non statali

Dal 1° gennaio 2025, l’importo del premio annuale a persona, riferito alla copertura assicurativa di alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, è aggiornato in 10,49 euro.

Considerato che il periodo assicurativo inizia il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell’anno successivo, l’importo del premio per la regolazione dell’anno scolastico 2024/2025, a seguito della rivalutazione disposta dal citato decreto n. 56/2025, risulta uguale a 10,47 euro (calcolato sommando 2/12 di euro 10,40 anno 2024 + 10/12 di 10,49 euro anno 2025).

Nella tabella che segue, si riassumono gli importi da applicare per la regolazione del premio 2024/2025 e per l’anticipo del premio 2025/2026:

Alunni e studenti di scuole o istituti non statalipremio annuale a personaAnno scolastico 2024/2025 regolazioneAnno scolastico 2025/2026 anticipo
10,47 euro10,49 euro

Allievi dei corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale

In merito agli allievi dei corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionali curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari (Allievi IeFP), si ricorda che l’importo del premio speciale annuale è posto a carico delle istituzioni formative e degli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni.

Il premio è fissato con riferimento alla retribuzione convenzionale giornaliera pari al minimale di rendita vigente alla data di inizio dell’anno formativo ed è aggiornato automaticamente in relazione alle variazioni apportate all’importo giornaliero di detto minimale.

Per l’anno formativo 2025/2026, la retribuzione minima giornaliera corrisponde a 68,09 euro mentre il Premio speciale unitario annuale è pari a 69,98 euro.

Il premio speciale annuale non tiene conto dei maggiori rischi lavorativi legati all’attività formativa svolta negli ambienti di lavoro, il cui onere, posto a carico del bilancio dello Stato, è determinato prendendo a riferimento la medesima retribuzione giornaliera utilizzata per calcolare il premio speciale unitario ed è aggiornato automaticamente.

Ne consegue che la misura dell’onere aggiuntivo posto a carico del bilancio dello Stato è rideterminata in 37,73 euro, a decorrere dal 1° settembre 2025, data di inizio dell’anno formativo 2025/2026.

Riferimenti normativi

L’esperto risponde..

Quesito n.1

In quali casi si applica la retribuzione di ragguaglio?

La retribuzione di ragguaglio si applica per garantire copertura assicurativa quando non esistono altri riferimenti retributivi, ossia in assenza di retribuzione effettiva o convenzionale. Per esempio, tale tipologia di retribuzione si applica ai familiari, ai soci e agli associati senza retribuzione effettiva (a condizione che non siano stabilite retribuzioni convenzionali o premi speciali), alle attività svolte dagli utenti disabili di Centri diurni, etc.

Quesito n.2

Qual è il criterio di calcolo della base imponibile Inail per un contratto di collaborazione di durata inferiore all’anno?

Il compenso complessivo va diviso per i mesi (o frazioni) del rapporto per ottenere il valore medio mensile, da confrontare con i limiti. Solo se il compenso medio mensile rientra tra minimo e massimo, è base imponibile. Altrimenti si applicano direttamente i limiti rivalutati (minimo o massimo).

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