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Premessa – È stata rivalutata la prestazione per infortuni e malattie professionali sul lavoro. Infatti, a decorrere dal 1° luglio 2013 l’importo mensile dell'assegno di incollocabilità, così come indicato con la determina n. 105/2012 dell’INAIL, passa a euro 253,04. L’aggiornamento è dovuto a seguito della variazione dell'indice dei prezzi al consumo FOI intervenuto tra il 2011 ed il 2012, pari al 3,02%. A renderlo noto è l’INAIL con la circolare n. 47/2013, chiarendo che alle operazioni di conguaglio provvederà direttamente la Direzione centrale servizi informativi e telecomunicazioni con il pagamento del rateo di novembre 2013.
Assegno di incollocabilità – Innanzitutto è bene ricordare che la prestazione spetta agli invalidi del lavoro di età non superiore ai 65 anni, per i quali non sia applicabile il beneficio dell’assunzione obbligatoria. È inoltre richiesto: un grado di inabilità, non inferiore al 34% riconosciuto dall’INAIL, secondo le tabelle allegate al Testo Unico, per infortuni verificatisi, nonché per malattie professionali denunciate, fino al 31 dicembre 2006; un grado di menomazione dell’integrità psicofisica-danno biologico superiore al 20% riconosciuto secondo le tabelle allegate all’articolo 13 del decreto legislativo 38/2000, per infortuni verificatisi, nonché per malattie professionali denunciate, a decorrere dal 1° gennaio 2007.
La rivalutazione - Le rendite erogate dall’INAIL hanno un duplice sistema di rivalutazione: il primo riguarda la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite che viene rivalutata, annualmente dal 1° luglio, in base dell'indice ISTAT; il secondo, invece, si applica se nell'anno si verifichi una variazione retributiva minima non inferiore al 10% rispetto all'ultima rivalutazione.
Premi parasubordinati – Ad essere aggiornati sono anche i premi dovuti dai lavoratori parasubordinati. In particolare, la base imponibile di calcolo dei premi assicurativi dovuti per co.co.co. e lavoratori a progetto è data dai “compensi effettivamente percepiti” nel rispetto dei limiti minimo e massimo, ossia dei minimale e massimale di rendita. Mentre nel caso delle mini co.co.co., la base imponibile è costituita dai compensi percepiti effettivamente nel rispetto del minimale e massimale di rendita, rapportata ai giorni di effettiva durata del rapporto. Nello specifico, il nuovo minimale e massimale mensile sono pari rispettivamente a 1.311,92 euro 2.473,57 euro.