18 novembre 2014

INAIL. Fissata la data per la denuncia delle retribuzioni

Il termine per la denuncia annuale delle retribuzioni è stata fissata al 28 febbraio p.v.

Autore: Redazione fiscal Focus
Premessa – Con Determina del Presidente n. 330 del 5 novembre 2014, pubblicata sul sito istituzionale dell’INAIL, è stata fissata la data per la denuncia annuale delle retribuzioni annuali a carico dei datori di lavoro, di cui all’art. 28, c. 4, del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124. Tale data, in particolare, è stata determinata al 28 febbraio (29 febbraio in caso di anno bisestile), fermo restando il termine previsto per il pagamento dei premi di assicurazione, fissato al 16 febbraio di ciascun anno. Si ricorda, fin da ora, che in caso di Posizioni assicurative territoriali (Pat) ponderate, le retribuzioni devono essere suddivise per singola voce di tariffa in base alla percentuale di ponderazione. Se sul modello delle basi di calcolo sono indicati più periodi (colonna “dal” e colonna “al”) per lo stesso anno, le retribuzioni devono essere indicate per singolo periodo.

Campo di applicazione –
Le aziende tenute a presentare all’INAIL la dichiarazione delle retribuzioni sono tutte quelle che hanno corrisposto retribuzioni nell'anno precedente a dipendenti e lavoratori assimilati (soci, familiari, associati in partecipazione, coadiuvanti di aziende non artigiane, coadiuvanti di aziende artigiane), nonché compensi a collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto. Restano invece fuori da tale obbligo le aziende artigiane che non hanno occupato dipendenti nell’anno precedente o hanno occupato solo lavoratori con qualifica di apprendista.

Modalità d’invio – La dichiarazione delle retribuzioni, in particolare, va effettuata in maniera telematica utilizzando i servizi telematici “Invio dichiarazione salari” o “AL.P.I. online”. Al riguardo, va ricordato che l’esclusività delle modalità telematiche riguarda soltanto le ditte attive. Infatti, in caso di cessazione dell'attività assicurata nel corso dell'anno, la denuncia delle retribuzioni deve essere presentata entro il giorno 16 del secondo mese successivo a quello di cessazione dell'attività assicurata, utilizzando il modulo cartaceo.

Aspetto sanzionatorio
- La violazione dell’obbligo di comunicare all'INAIL l'ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte nel periodo assicurativo nei termini previsti, è punita con la sanzione amministrativa di € 770 (misura ridotta: € 250; misura minima: € 125), se la mancata o tardata comunicazione non determina una liquidazione del premio inferiore al dovuto (artt. 28 e 195 del D.P.R. n. 1124/65).
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