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Premessa – La polizza assicurativa INAIL è pronta a cambiare volto. Infatti, il Comitato INAIL amministratore del fondo autonomo speciale, con la delibera della seduta del 29 marzo scorso, ha ufficializzato una serie di proposte per ampliare in modo sensibile l'arco delle tutele dell'assicurazione e la platea dei beneficiari della polizza assicurativa. Le novità vanno dall'innalzamento dell'età anagrafica a 70 anni (attualmente a 65 anni) all'introduzione dell'assegno permanente per invalidità gravi, passando dalla "rendita unificata" alla riduzione al 25% della soglia minima di indennizzo.
Maggiori tutele –In sostanza, l’idea dell’INAIL è quella di proporre una polizza finalizzata a dare maggiori tutele, rendendo di conseguenza il prodotto definitivamente "al passo coi tempi". A tale proposito, giova ricordare che la polizza, istituita dalla L. n. 493/99, ha subito due importanti modifiche nel corso del tempo, vale a direl’estensione dell’assicurazione anche al caso “morte” e l’abbassamento della soglia minima di copertura dal 33% al 27% di invalidità permanente. Modifiche che, dopo circa 10 anni dall’istituzione del fondo, evidentemente oggi non bastano. Infatti, secondo il presidente di Federcasalinghe e del Comitato INAIL amministratore del fondo autonomo speciale,Federica Rossi Gasparrini, è necessario rendere questo prodotto più ad ampio spettro a partire dall’aumento delle aspettative medie di vita rafforzandone al contempo l’insieme delle prestazioni: tra le novità più rilevanti il documento propone l’innalzamento del limite dell’età anagrafica prevista per l’assicurazione dagli attuali 65 anni fino ai 70 e l’introduzione (come per tutte le altre categorie professionali) dell’assegno permanente per invalidità gravi. Altra novità del Comitato riguarda la corretta valutazione dei postumi degli infortuni che quantifichi la riduzione della capacità lavorativa conseguente a precedenti incidenti in ambito domestico (non indennizzati in rendita), al fine di costituire la cosiddetta “rendita unificata” (ex art. 80 del Testo Unico n.1124/1965 e successive modificazioni intervenute).
Riduzione del grado minimo indennizzabile - Infine, altro "punto cardine" è rappresentato dall'ulteriore riduzione del grado minimo indennizzabile, passandodal 27% al 25% (fatta salva la possibilità di valutare ulteriori proposte di abbassamento avanzate in sede politica, sempre con la finalità di conseguire un miglioramento della tutela e tenendo conto del necessario incremento del premio). Tutto ciò, però, potrebbe avere possibili ripercussioni sulla quota annuale obbligatoria, a oggi pari a € 12,91. Infatti, il Comitato sottolinea che il relativo aumento del costo della polizza determinato dalla "rendita unificata" e del “grado minimo indennizzabile al 25%”, sarà valutato sulla base delle stime predisposte dall'INAIL e fornite ai ministeri vigilanti.