22 giugno 2011

Inail: misure contro il lavoro sommerso

Autore: Redazione Fiscal Focus

Maxisanzione per il lavoro sommerso - L’Inail, con Circolare n. 36 del 16 giugno 2011, fornisce specifiche indicazioni per le questioni di sua competenza, soffermandosi, in particolare, sul lavoro sommerso e sulle regole relative all'accesso ispettivo, al potere di diffida e alla verbalizzazione unica.

Lavoro sommerso. La normativa - La legge n. 183/2010 ha introdotto rilevanti modifiche in materia di “Misure contro il lavoro sommerso”.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per l’Attività Ispettiva ha fornito su detti argomenti istruzioni operative al personale ispettivo con la circolare n. 38/2010 in merito alla maxisanzione contro il lavoro sommerso e con la circolare n. 41/2010 in merito alla procedimentalizzazione dell’attività ispettiva.
La nuova normativa incide profondamente sulla previgente disciplina, ridefinendo l’ambito di applicazione della maxisanzione, i presupposti di individuazione del lavoro sommerso, i soggetti titolari del potere di contestazione dell’illecito, le modalità di irrogazione della sanzione ed il relativo regime sanzionatorio.

Individuazione del lavoro sommerso - La normativa individua quale presupposto dell’applicazione della maxisanzione l’impiego di lavoratori in assenza di preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.
Quindi è la mancata comunicazione preventiva al Centro per l’impiego che individua l’impiego di lavoratori “in nero” e non più le scritture e l’ulteriore documentazione obbligatoria, come stabiliva la precedente formulazione della norma.

Ambito di applicazione della Maxisanzione - La maxisanzione è applicata esclusivamente in caso di lavoratori subordinati alle dipendenze di datori di lavoro privati, compresi gli enti pubblici economici, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico.
Il requisito della subordinazione previsto dalla norma, restringe il campo di applicazione della maxisanzione rispetto alla normativa previgente che considerava “lavoratore in nero” ai fini dell’applicazione della maxisanzione non soltanto il lavoratore subordinato, ma anche il parasubordinato ed il lavoratore autonomo.
Con il nuovo disposto normativo la maxisanzione non si applica in caso di rapporti di lavoro in nero instaurati con lavoratori autonomi e parasubordinati per i quali non è stata fatta, qualora prevista, la comunicazione preventiva al Centro per l’impiego, ferma restando la sanzionabilità dell’omessa comunicazione.

Inapplicabilità della maxisanzione – La maxisanzione non trova applicazione qualora il personale ispettivo, pur riscontrando l’impiego di lavoratori subordinati senza la preventiva comunicazione obbligatoria, rilevi dagli adempimenti previdenziali di carattere contributivo (DM10, EMENS, UNIEMENS), assolti prima dell’intervento ispettivo, la volontà di non occultare il rapporto lavorativo, anche se trattasi di differente qualificazione.

Altre ipotesi di inapplicabilità della maxisanzione - La maxisanzione non è altresì applicabile al datore di lavoro che, prima dell’accesso ispettivo e comunque prima dell’avvio di procedimenti di verifica, controllo, accertamento o di una eventuale convocazione per un tentativo di conciliazione monocratica:
- abbia regolarizzato spontaneamente e integralmente, per l’intera durata, il rapporto di lavoro avviato originariamente senza la preventiva comunicazione obbligatoria;
- abbia, nel caso sia scaduto il termine del primo adempimento contributivo, denunciato spontaneamente la propria situazione debitoria entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi18 o dei premi19 dovuti agli Istituti previdenziali.

Maxisanzione amministrativa in caso di impiego di lavoratori in nero – Diffida obbligatoria. Gli organi di vigilanza che rilevano l’impiego di lavoro sommerso emettono provvedimento di diffida a regolarizzare nei confronti del/dei trasgressore/i e dell’eventuale obbligato in solido. In caso di regolarizzazione (entro 30 giorni) il destinatario della diffida viene ammesso all’estinzione della maxisanzione attraverso il pagamento della sanzione agevolata entro il termine di 15 giorni dalla scadenza dei 30.

Sanzioni – Il regime sanzionatorio prevede due tipologie di sanzioni:
- sanzione amministrativa da € 1.500 a € 12.000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di € 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo;
- sanzione amministrativa da € 1.000 a € 8.000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di € 30 per ciascuna giornata di lavoro irregolare.

Sanzioni civili connesse all’omesso versamento del premio in caso di impiego di lavoratori in nero - La legge n. 183/2010 prevede, in caso di evasione di contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore irregolare di cui alle due ipotesi precedentemente descritte, che l’importo delle sanzioni civili calcolate nella misura prevista dall’art. 116, comma 8, lettera b) della legge n. 388/2000 sia aumentato del 50%. Con il nuovo dettato normativo viene quindi meno il tetto minimo della sanzione civile di € 3.000 riferito a ciascun lavoratore irregolare previsto dalla precedente formulazione normativa.

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