18 febbraio 2013

INAIL. Niente incentivi per i dirigenti

Nell’autoliquidazione 2012-2013 non si applica la riduzione del 50% per il reimpiego di personale con qualifica dirigenziale
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – Stop agli incentivi al reimpiego di personale con qualifica dirigenziale. Infatti, a causa delle misure di spending review adottate dal Governo lo scorso anno – che hanno azzerato per le annualità 2012, 2013, 2014 e 2015 le "somme da erogare a titolo di contributo alle imprese che occupano meno di 250 dipendenti ed ai loro consorzi ai fini del reimpiego del personale con qualifica dirigenziale" – non trova più applicazione la riduzione del premio del 50% né in regolazione né in rata. Pertanto, i datori di lavoro che hanno già effettuato il pagamento dello stesso premio, avvalendosi della riduzione, devono ricalcolare il premio dovuto e versarla nei termini previsti. A confermarlo è l’INAIL con la nota protocollo n. 1091/2013.

La riduzione – Stiamo parando, in particolare, della riduzione contributiva – pari al 50% del premio assicurativo – rivolto ai dirigenti disoccupati. Lo sconto, che si applicava sia sul premio in regolazione (saldo per il 2012) e su quello a rata (acconto 2013), vedevacome destinatari le aziende che occupano meno di 250 dipendenti e i consorzi tra di esse, in caso di assunzione, anche con contratto a termine, di dirigenti privi di occupazione per un periodo non superiore a dodici mesi.

Blocco incentivi
– Tuttavia, a causa del mancato finanziamento della misura agevolativa in questione per le annualità 2012, 2013, 2014 e 2015 – rientranti nelle misure previste dalla spending review – a decorrere dall’autoliquidazione 2012/2013 la riduzione del premio del 50% (art. 20, c. 2, della L. n. 266/1997) non sarà applicata né in regolazione né in rata.

Reinvio autoliquidazione 2012/2013 – Alla luce della suddetta novità, i datori di lavoro che hanno usufruito erroneamente della riduzione devono, quindi ricalcolare il premio dovuto e versare la differenza entro la scadenza prevista. A tal fine, gli interessati hanno facoltà di inviare nuovamente la dichiarazione delle retribuzioni 2012, ove già trasmessa, fermo restando che l’INAIL non applicherà la riduzione indipendentemente da detto nuovo invio.

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