13 maggio 2014

INAIL. Niente riduzione per le aziende non sicure

La mancata osservanza delle norme sulla prevenzione non fanno scattare lo sconto INAIL del 14,17%

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – Le aziende che non rispettano le norme in materia di sicurezza non possono godere dello sconto INAIL. Infatti, viene revocato d’ufficio lo sconto del 14,7% in caso di violazione delle norme sulla prevenzione, recuperando il minor importo versato maggiorato di sanzioni e interessi. A renderlo noto è l’INAIL con la circolare n. 25/2014.

Premi ordinari –
La riduzione dello sconto INAIL è differenziato a seconda che le lavorazioni siano iniziate da oltre un biennio oppure da non oltre un biennio. In particolare, se si tratta di lavorazioni non assicurate da un biennio, la riduzione è applicata automaticamente all'impresa che dimostri l'osservanza delle norme di sicurezza lavoro, con la stessa procedura che dà diritto alla c.d. oscillazione del tasso nel primo biennio di attività (sconto del 15% che si cumula alla nuova riduzione del 14,17%). Nel caso di imprese assicurate da un biennio lo sconto è applicato alle lavorazioni per le quali, per il 2014, l'Inail abbia comunicato un “tasso applicabile” non superiore al “tasso medio di tariffa”.

Premi speciali - Le imprese che versano premi unitari, con lavorazioni iniziate da oltre un biennio, applicano lo sconto del 14,17% se per l'attività svolta l'Inail abbia calcolato un Indice di Gravità Aziendale (Iga) non superiore all'Indice di Gravità Medio di categoria (Igm). Da notare che l'Iga è calcolato dall'Inail ogni anno, mentre l'Igm è valido per il triennio 2014/2016.

Aziende insicure – Come precisato in premessa, l’applicazione della riduzione dei premi e contributi assicurativi per i soggetti con lavorazioni iniziate da non oltre un biennio è connessa al rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, espressamente dichiarato dal datore di lavoro nell’apposita istanza telematica “OT 20 MAT” e dagli altri soggetti assicuranti negli analoghi modelli appositamente predisposti per il settore navigazione e per la gestione agricoltura. L’articolo 21 delle MAT prevede poi che l'Inail, qualora risulti da provvedimenti degli Organismi pubblici competenti in materia la mancata osservanza da parte del datore di lavoro delle norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro, applica d'ufficio l'aumento del tasso medio di tariffa nella misura fissa del quindici per cento. Il relativo provvedimento motivato è comunicato dall'Inail al datore di lavoro con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e decorre dalla data di inizio dei lavori. Fermo restando quindi che la revoca dell’oscillazione del tasso medio di tariffa nel primo biennio di attività per la polizza dipendenti determina l’applicazione del tasso oscillato in aumento e la revoca della riduzione ex lege 147/2013, per la polizza artigiani e per le altre polizze speciali l’effetto della mancata applicazione delle norme di igiene e prevenzione determina la sola revoca della predetta riduzione.
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