11 giugno 2012

INAIL. Più tempo per la denuncia dei salari 2011

Chi non ha ancora provveduto alla denuncia dei salari 2011, può farlo entro il 18 giugno 2012
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – L’INAIL dispone una sanatoria per l’omessa denuncia dei salari nell’autoliquidazione 2011-2012. Infatti, i datori di lavoro che non hanno rispettato il termine ordinario del 16 marzo possono ugualmente mettersi in regola provvedendo alla comunicazione delle retribuzioni corrisposte nel 2011, mediante i servizi telematici offerti dall’INAIL, entro il prossimo 18 giugno, evitando così di vedersi recapitare una sanzione amministrativa di 770 euro. Lo rende noto l’INAIL con la nota protocollo n. 3341 del 24 maggio 2012, fornendo altresì le istruzioni procedurali per l’invio telematico della suddetta dichiarazione tardiva.

Denuncia telematica – La proroga del termine riguarda uno dei due adempimenti previsti dall’autoliquidazione INAIL 2011-2012, e in particolare quello riguardante la denuncia delle retribuzione erogate l’anno precedente. Da quest’anno, però, c’è una novità. Infatti, la denuncia va effettuata esclusivamente in maniera telematica, accedendo direttamente sul sito dell’INAIL (www.inail.it), nella sezione “punto cliente”. In questa sezione, dal 25 maggio al 18 giugno, sono disponibili i servizi “Invio telematico dichiarazione salari” e “AL.P.I. Online”.

La sanatoria – Siccome si tratta della prima applicazione dell’obbligo telematico, l’INAIL fa sapere che, in via del tutto eccezionale, i datori di lavoro potranno regolarizzare la propria posizione entro il 18 giugno 2012. Così facendo, sarà possibile sfuggire alla sanzione amministrativa che va da un minimo di 125 euro a un massimo di 770 euro (la ridotta è di 250 euro).

Dichiarazioni tardive – Nel caso in cui il datore di lavoro non rispetta neanche quest’ultimo termine, oltre all’applicazione della sanzione amministrativa, ciò può dar luogo alle seguenti situazioni: per il codice ditta risultano già acquisite in archivio le dichiarazioni retributive con importi diversi da quelli indicati con il secondo invio, in tal caso il premio “902012” è stato già calcolato sulla base delle retribuzioni inviate entro il 17 marzo o acquisite in cartaceo successivamente; per il codice ditta non risultano precedenti dichiarazioni, quindi il premio “902012” è stato già liquidato d'ufficio. In entrambe le ipotesi il suddetto premio è stato già elaborato, pertanto, le Sedi dovranno modificare le retribuzioni presenti sul classificativo di regolazione 2011 e di rata 2012, attraverso l'apposita funzione "variazione retribuzione e sconti".

Rettifica dei coefficienti – Infine, utile è ricordare al riguardo che l’INAIL con nota protocollo n. 3304/2012 ha rettificato i coefficienti di calcolo delle rate dei premi relativi all'autoliquidazione in scadenza al 18 giugno (nuove Pat). Pertanto, i coefficienti per la determinazione degli interessi da calcolare per la seconda e terza rata del premio di autoliquidazione sono i seguenti: 0,0058353 per la rata in scadenza al 16 agosto 2012; 0,0149345 per la rata in scadenza al 16 novembre 2012.

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