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Premessa – Come ogni inizio dell’anno, l’INAIL sta promuovendo una campagna di sensibilizzazione finalizzata a rafforzare la cultura dellaprevenzione agli infortuni nei luoghi di lavoro, nel caso di specie nell’ambito domestico. Infatti, per chi si occupa a tempo pieno della cura della propria casa tutelarsi contro i rischi è un doveroso obbligo di legge. Obbligo, tra l’altro, che scade a breve, esattamente il 31 gennaio 2012, versando semplicemente un importo del costo di 12,91 euro. Inoltre, esso può essere sottoscritto sia da donne che uomini, con un età compresa tra i 18 e 65 anni, che si occupano della cura della casa gratuitamente e senza subordinazione. Lo comunica l’INAIL con un comunicato stampa diffuso in data 18 gennaio 2012.
I soggetti assicurabili –I soggetti, obbligati a sottoscrivere la polizza assicurativa, sono:
- coloro che, avendo già compiuto 18 anni, lavorano esclusivamente in casa per la cura dei componenti della famiglia (ad esempio ragazzi o ragazze che sono in attesa di prima occupazione);
- i pensionati, di entrambi i sessi, che non hanno superato i 65 anni;
- i cittadini stranieri che soggiornano regolarmente in Italia;
- gli studenti che dimorano nella città di residenza o in località diversa e che si occupano anche dell'ambiente in cui abitano;
- i lavoratori in Cassa Integrazione Guadagni (CIG);
- i lavoratori in mobilità;
- i lavoratori stagionali, temporanei, a tempo determinato.
La rendita - Qualora l’assicurato rimane vittima di infortunio grave, egli ha diritto a una rendita solo se l’invalidità permanente che ne deriva è pari o superiore al 27%. Essa dura per tutta la vita e varia da 166,79 euro al mese (invalidità del 27%) a 1.158,33 euro al mese (invalidità al 100%). Tra l’altro, nella tutela assicurativa, a partire dal 17 maggio 2006, è compreso anche il rischio di morte, con conseguente rendita ai superstiti. Volgendo uno sguardo ai dati legati alle richieste di rendita per infortunio, tra marzo 2001 e giugno 2011, possiamo affermare che sono circa 14.990 le rendite richieste, tra cui 802 quelle costituite.
Le modalità di pagamento –Come precisato in premessa,per godere della copertura per gli infortuni che si verificano a decorrere dal 1° gennaio 2012, occorre versare, entro il 31 gennaio 2012, una polizza del costo di 12,91 euro. Inoltre, nel comunicato stampa, l’INAIL precisa che la polizza può essere regolata anche successivamente alla predetta data, ma dal 1° febbraio in poi la copertura è attiva a partire dal giorno successivo a quello del pagamento ed è prevista l’applicazione di una sanzione per il ritardato o mancato pagamento, fino ad un massimo del doppio del premio (25,82 euro).
Gli strumenti di pagamento – Per adempiere a tale obbligo, è possibile utilizzare diversi strumenti di pagamento, tra cui:
- bollettino postale (la ricevuta si pagamento costituisce la polizza assicurativa stessa);
- online, con carta di credito Visa o Mastercard;
- carta prepagata Postepay;
- oppure tramite Bancoposta.
Al riguardo bisogna precisare che, qualora l’interessato scelga il primo strumento di pagamento su elencato, è necessario che si registri sul portale dell’Istituto dell’INAIL (www.inail.it) per richiedere il bollettino. Ciò vale sia per coloro che debbano effettuare la prima iscrizione sia per coloro che non abbiano ricevuto per posta il bollettino o lo abbiano smarrito.
Soggetti esonerati –Non sono, invece, tenuti a corrispondere la relativa somma, tutti coloro che percepiscono un reddito personale fino a 4.648,11 euro e fa parte di un nucleo familiare il cui reddito complessivo non superi i 9.296,22 euro in quanto, il costo dell’assicurazione è sostenuto direttamente dallo Stato.