22 giugno 2011

Inail: rateazione crediti iscritti a ruolo

Nota INAIL 27 maggio 2011 n. 3985

Autore: Filippo Collia

L’art. 2, comma 20 della legge di conversione del decreto “mille proroghe” ha introdotto alcune norme di notevole impatto in materia di rateazione dei crediti INAIL iscritti a ruolo, di competenza degli agenti di riscossione dal 1° marzo 2008 (tali novità non riguardano però le rateazioni di competenza dell’istituto relative a crediti non iscritti a ruolo).

Il testo recita: “Le dilazioni concesse, fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, interessate dal mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, possono essere prorogate per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi a condizione che il debitore comprovi un temporaneo peggioramento della situazione di difficoltà posta a base della concessione della prima dilazione”.
E’ stato dunque previsto che i contribuenti che hanno ottenuto una dilazione con gli agenti di riscossione possano ottenere, nel caso di mancato pagamento della prima rata o di due rate successive diverse dalla prima, una proroga della rateazione per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi.

In realtà, precisa la nota INPS in commento, la proroga sarà concessa a condizione che il debitore provi un temporaneo peggioramento della situazione di difficoltà rispetto a quella che ha motivato la prima rateazione e solo qualora la domanda di proroga sia relativa a provvedimenti di rateazione concessi prima del 21 febbraio 2011.
Inoltre, ai fini del rilascio del DURC (Documento unico di regolarità contributiva) non sarà sufficiente la (sola) presentazione della domanda, essendo necessario anche l’accoglimento della stessa da parte dell’agente di riscossione.

Dunque è fatto obbligo all’INPS di verificare, prima del rilascio del DURC, che il debitore non sia decaduto dalle dilazioni di pagamento, acquisendo le informazioni dalla ditta o dal locale agente di riscossione.

 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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