8 ottobre 2013

INAIL. Riduzione contributiva in scadenza

Entro il 15 ottobre 2013 i datori di lavoro potranno inviare le istanze all’INAIL per usufruire della riduzione contributiva per i lavoratori agricoli
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – Tempi stretti per richiedere la riduzione contributiva agricola. Infatti, il 15 ottobre 2013 è l’ultimo giorno utile per presentare le istanze che concedono ai datori di lavoro che impiegano lavoratori agricoli, la riduzione contributiva per l’assicurazione. In particolare, le istanze riguardano le annualità 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013.

Riduzione contributiva – Al riguardo, si rammenta che il Legislatore con Protocollo del Welfare (L. n. 247/2007) ha previsto che - con effetto dal 1° gennaio 2008 - l’INAIL applichi una riduzione, in misura non superiore al 20% dei contributi dovuti per l’assicurazione dei lavoratori agricoli dipendenti, entro il limite annuo di 20 milioni di euro. Tale riduzione può essere applicata esclusivamente sulla percentuale di contribuzione versata all’Inps ai fini dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali e solo in presenza dei requisiti previsti dalla normativa in materia.

I requisiti – Per poter accedere al suddetto beneficio, il datore di lavoro agricolo deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
- essere in regola con gli adempimenti contributivi e assicurativi;
- essere attive da almeno un biennio, intendendo come attive le aziende che, nelle due annualità precedenti, hanno instaurato almeno un rapporto di lavoro, sia a tempo indeterminato che determinato, regolarmente denunciato all'Inps attraverso la dichiarazione trimestrale della manodopera occupata (modello Dmag/Unico);
- dichiarare di aver rispettato, nei luoghi di lavoro oggetto della domanda, le disposizioni in materia di prevenzione, infortuni e igiene nei luoghi di lavoro;
- non aver registrato infortuni nel biennio precedente all’annualità di riferimento. Il biennio di riferimento è quello che precede, immediatamente, l'annualità cui si riferisce lo sconto;
- non essere state destinatarie di provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 14 del D.Lgs. 81/2008 o sanzionatori conseguenti alla violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

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