9 maggio 2013

INAIL. Rivalutato l’assegno di incollocabilità

A decorrere dal 1° luglio 2013, l’assegno di incollocabilità passa a 253,04 euro

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – È stata rivalutata la prestazione per infortuni e malattie professionali sul lavoro. Infatti, a decorrere dal 1° luglio 2013 l’importo mensile dell'assegno di incollocabilità passa a euro 253,04. L’aggiornamento è dovuto a seguito della variazione dell'indice dei prezzi al consumo FOI intervenuto tra il 2011 ed il 2012, pari al 3,02%. A stabilirlo è l’INAIL con la determina n. 105/2012 del 23 aprile scorso, quantificando la spesa relativa alle operazioni di rivalutazione dell’assegno in 142 mila euro.

La rivalutazione - Le rendite erogate dall’INAIL hanno un duplice sistema di rivalutazione: il primo riguarda la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite che viene rivalutata, annualmente dal 1° luglio, in base dell'indice ISTAT; il secondo, invece, si applica se nell'anno si verifichi una variazione retributiva minima non inferiore al 10% rispetto all'ultima rivalutazione.

Settore industria e agricolo
– Con particolare riferimento al settore industria, la retribuzione media giornaliera per la determinazione del massimale e del minimale di retribuzione annua diventa euro 76,11 (euro 73,88 fino al 30 giugno). Quindi, i limiti retributivi annui, minimo e massimo, da assumere per il calcolo delle rendite diventano rispettivamente euro 15.983,10 ed euro 29.682,90. Quanto al settore agricoltura, dal 1° luglio il calcolo o ricalcolo delle rendite dei lavoratori subordinati assunti a tempo determinato va effettuato su una retribuzione annua convenzionale di euro 24.122,02 (euro 23.414,89 fino al 30 giugno); per i lavoratori assunti a tempo indeterminato, invece, la retribuzione effettiva è compresa entro i limiti previsti per il settore industriale. Mentre l'assegno una tantum spettante ai superstiti, sempre dal 1° luglio, passerà all'importo di euro 2.108,62 (euro 2.046,81 fino al 30 giugno).

Premi parasubordinati – Ad essere aggiornati sono anche i premi dovuti dai lavoratori parasubordinati. In particolare, la base imponibile di calcolo dei premi assicurativi dovuti per co.co.co. e lavoratori a progetto è data dai “compensi effettivamente percepiti” nel rispetto dei limiti minimo e massimo, ossia dei minimale e massimale di rendita. Mentre nel caso delle mini co.co.co., la base imponibile è costituita dai compensi percepiti effettivamente nel rispetto del minimale e massimale di rendita, rapportata ai giorni di effettiva durata del rapporto. Nello specifico, il nuovo minimale e massimale mensile sono pari rispettivamente a 1.311,92 euro 2.473,57 euro.
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