Adempimento in vista per le imprese di nuova costituzione. Infatti, entro il 16 giugno 2015 bisogna calcolare e versare sia l’autoliquidazione del premio 2014-2015 sia inviare i dati retributivi relativi alla regolazione 2014. A tal fine, l’Istituto assicurativo ha proceduto con l’elaborazione delle basi di calcolo per le PAT (Posizioni assicurative territoriali) di nuova emissione, rendendo al contempo disponibile – come avvenuto per le aziende soggette all’autoliquidazione del 16 febbraio 2015 – i servizi telematici per ottemperare all’adempimento.
Ambito soggettivo – L’adempimento in questione riguarda tutti quei codici ditta di nuova costituzione, attivati alla fine del mese di dicembre scorso, ossia dopo l’elaborazione delle basi di calcolo dei codici ditta che avviene puntualmente da parte dell’INAIL tra fine novembre e inizio dicembre.
Per queste ultime, siccome risultano sprovviste delle basi di calcolo con la conseguente impossibilità di poter procedere all’autoliquidazione 2014-2015, è stato concesso loro di ottemperare al versamento del premio INAIL entro il 16 giugno 2015. A tal fine, l’Istituto assicurativo ha elaborato appositamente nuove basi di calcolo a cui dovranno attenersi le imprese interessate.
Adempimenti - In particolare il datore di lavoro, oltre a dover provvedere al calcolo e al versamento dei premi INAIL, ha l’obbligo di trasmettere i dati retributivi relativi alla regolazione 2014 e a indicare l’eventuale opzione di pagamento in forma rateale.
Mentre l’INAIL, dal proprio canto, avrà l’obbligo di inviare ai datori di lavoro interessati le basi di calcolo.
Versamento – Il versamento del premio potrà essere effettuato mediante modello F24 o modello F24EP in caso di enti pubblici. Il pagamento, in particolare, potrà essere effettuato in un’unica soluzione ovvero a rate (L. n. 449/1997).
In quest’ultimo caso, bisogna calcolare gli interessi – pari all’1,35% - da pagare entro le seguenti scadenze:
• 16 giugno 2015 (50% dell’importo dovuto);
• 20 agosto 2015 (25% dell’importo dovuto);
• 16 novembre 2015 (25% dell’importo dovuti).
Attenzione. Sulla prima scadenza non è previsto alcun interesse, ma sulla seconda e terza rata occorre applicare rispettivamente i seguenti coefficienti: 0,00225616 e 0,00565890.
Infine, appare utile ricordare che il calcolo degli interessi si ferma al giorno della scadenza previsto dalla norma anche se il pagamento può essere effettuato successivamente.
Per esempio, nel mese di agosto il termine è il 20, ma gli interessi sono calcolati al 16 di agosto.
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