27 febbraio 2012

Incentivi all’occupazione. Terminata la fase istruttoria

Le imprese ammesse al beneficio riceveranno il danaro entro il 16 maggio prossimo
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa - Il 17 febbraio scorso si è conclusa la lunga fase istruttoria disposta dall’art. 2, c. 134, 135 e 151, della L. n. 191/2009, al fine di favorire l’assunzione di lavoratori disoccupati che versino in situazioni particolari. Le aziende ammesse agli incentivi potranno consultare la comunicazione di accoglimento accedendo direttamente sul sito dell’INPS, mediante l’applicazione “DiResCo – Dichiarazioni di responsabilità del contribuente”. Il danaro sarà erogato entro il 16 maggio prossimo, utilizzando i seguenti codici UniEmens: “0G”, “0U” e “0W”. Lo comunica l’INPS con il messaggio n. 2891 del 17 febbraio 2012.

I beneficiari – L’incentivo previsto in via sperimentale per il 2010 era rivolto all’assunzione dei seguenti soggetti:
- disoccupati ultracinquantenni, titolari di indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali;
- che avevano almeno 35 anni di anzianità contributiva, per i quali siano scaduti determinati incentivi connessi alla condizione di disoccupato del lavoratore;
- disoccupati di qualunque età, titolari di indennità di disoccupazione ordinaria o del trattamento speciale di disoccupazione edile.

Le condizioni – Affinché il lavoratore potesse essere assunto era necessario:
- l’assolvimento degli obblighi contributivi;
- l’osservazione delle norme poste a tutela della sicurezza dei lavoratori;
- l’applicazione degli accordi ed i C.C.N.L., nonché quelli regionali, territoriali o aziendali.

Quando spetta l’incentivo? – L’incentivo spetta per le assunzioni, a tempo determinato o indeterminato, a tempo pieno o parziale, effettuate nel corso dell’anno 2010, di lavoratori che, alla data dell’assunzione abbiano compiuto 50 anni e siano anche titolari dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ordinari. L’incentivo spetta, altresì, quando il contratto è stato trasformato da tempo determinato a tempo indeterminato, prima del 31 dicembre 2010, sempreché il lavoratore abbia rispettato le condizioni appena citati.

Quando non spetta? – L’incentivo non viene erogato, invece, se tra il datore di lavoro che assume e l’impresa da cui proviene il lavoratore intercorrano rapporti di collegamento o controllo; tuttavia, il beneficio spetta comunque se l’assunzione avviene trascorsi sei mesi dalla cessazione del precedente rapporto di lavoro. Inoltre, il beneficio non spetta se il datore di lavoro che assume:
- aveva effettuato licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o per riduzioni di personale nei sei mesi precedenti;
- aveva in atto sospensioni dal lavoro o riduzioni dell’orario di lavoro per crisi aziendale, ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione aziendale.

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