6 luglio 2011

Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in italia

Ministero dell’economia e delle finanze. Decreto 3 giugno 2011

Autore: Filippo Collia

Il nostro legislatore, al fine di favorire il rientro in Italia dei cittadini dell’Unione Europea che abbiano maturato delle esperienze lavorative e di studio all’estero, ha previsto, nella legge n. 238 del 2010, un regime fiscale di favore.
In particolare l’art. 3 comma 1 della medesima legge consente a tali contribuenti di assoggettare ad imposizione solo una parte dei redditi di lavoro dipendente, d’impresa e di lavoro autonomo percepiti.

Tali redditi concorrono alla formazione della base imponibile Irpef secondo la percentuale del 20% per le lavoratrici, del 30% dei lavoratori.
L’incentivo fiscale potrà essere fruito dal 28 gennaio 2011 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013.
Al Decreto ministeriale in commento è stato attribuito il compito di individuare i soggetti “meritevoli” di tali agevolazioni.
Due sono le categorie indicate nel decreto.
Le agevolazioni fiscali si applicano ai cittadini dell’Unione Europea, nati dopo il 1° gennaio 1969, i quali sono assunti o avviano un’attività di impresa o di lavoro autonomo in Italia, trasferendovi il proprio domicilio nonché la propria residenza entro 3 mesi dall’assunzione o dall’avvio dell’attività, in due ipotesi.
In primo luogo, a coloro che, alla data del 20 gennaio 2009: siano in possesso di un titolo di laurea; abbiano risieduto continuativamente per almeno 2 mesi in Italia; negli ultimi due anni o più abbiano risieduto fuori dal proprio Paese d’origine e dall’Italia svolgendovi continuativamente un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o d’impresa.

In secondo luogo l’incentivo fiscale è diretto ai cittadini dell’Unione che, alla data del 20 gennaio 2009: abbiano risieduto continuativamente per almeno 2 mesi in Italia; negli ultimi due anni o più abbiano risieduto fuori dal proprio Paese d’origine e dall’Italia, conseguendovi un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.
Il decreto precisa che sono esclusi dal beneficio i soggetti che, in quanto titolari di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con pubbliche amministrazioni o con imprese di diritto italiano, svolgano all’estero la propria attività lavorativa

 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy