Premessa – Aggiornati gli importi delle indennità antitubercolari per il 2013/2014. Infatti, l’indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di assicurati è passata da 12,97 euro a 13,12 euro. L’adeguamento si è reso necessario a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Decreto Ministeriale (MEF) del 20 novembre 2013, che ha visto incrementare l’indice d’inflazione stimato dall’ISTAT rispettivamente al 3% dal 1° gennaio 2013 (in luogo della misura provvisoria del 2,6%), e all’1,2% dal 1° gennaio 2014 (dato provvisorio). A renderlo noto è l’INPS con la circolare n. 13/2014.
Indennità tubercolari – Si tratta di indennità sostitutive o integrative della retribuzione che vengono pagate, a determinate condizioni, al lavoratore dipendente e ai suoi familiari (coniuge, figli, fratelli, sorelle, genitori) malati di tubercolosi. Non è necessario che i familiari siano assicurati. Esistono due tipi di assistenza: l’indennità economica che viene corrisposta dall'INPS e l'assistenza sanitaria che è a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Il requisito minimo per farne richiesta è quello di aver maturato almeno un anno di contribuzione (52 contributi settimanali) nell'intera vita lavorativa.
Gli importi 2013-2014 – Dunque, per effetto della variazione percentuale dell’ISTAT le varie voci delle indennità antitubercolari sono state rivalutate dal 1° gennaio 2014 come segue:
- l’indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di assicurati è pari a € 13,12;
- l’indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita ed ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell’art. 1 della L. n. 419/1975 è pari a € 6,56;
- l’indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di assicurati (giornaliera) è pari a € 21,88;
- l’indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita ed ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell’art. 1 della L. n. 419/1975 (giornaliera) è pari a € 10,94;
- l’assegno di cura o di sostentamento (mensile) è pari a € 88,28.
Indennità in corso di godimento – Al riguardo, si rammenta che l’aggiornamento di cui trattasi sarà operato, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2014, anche sulle indennità giornaliere in corso di godimento a quest’ultima data, spettanti agli assicurati contro la tubercolosi in misura pari all’indennità di malattia per i primi 180 giorni di assistenza ai sensi dell’art. 1, c. 1, della L. 14 dicembre 1970, n. 1088. In ogni caso, se l’indennità di malattia da corrispondere dovesse risultare inferiore all’indennità giornaliera nella misura fissa di € 13,12, dovrà essere erogata quest’ultima.