14 gennaio 2016

Indennità antitubercolari: invariati gli importi per il 2016

L’indennità antitubercolare giornaliera spettante agli assistiti in qualità di assicurati rimane fissato al 13,14 euro.

Autore: redazione fiscal focus

Immutati gli importi da corrispondere per quest’anno a titolo di indennità antitubercolare. Infatti, considerato che tali indennità sono correlati per legge alla dinamica del trattamento minimo delle pensioni a carico del FPLD, e che le variazioni percentuali per il calcolo della perequazione delle pensioni dal 1° gennaio 2016 è risultato nullo (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 19 novembre 2015), anche l’indennità per i soggetti affetti da malattie tubercolare risulta invariato rispetto allo scorso anno.


Sul punto, è bene precisare che si tratta solo di un dato provvisorio (calcolato sui primi 9 mesi del 2015), in quanto l’importo definitivo sarà noto solo il prossimo anno.


A darne notizia è l’INPS con la Circolare n. 3 di ieri.


Importi 2016 - Alla luce di quanto appena affermato, gli importi per l’anno 2016 risultano così determinati:


  • 13,14 euro per l’indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di assicurati;
  • 6,57 euro per l’indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita ed ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell’art. 1 della legge n. 419/1975;
  • 21,90 euro per l’indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di assicurati (giornaliera);
  • 10,25 euro per l’Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita ed ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell’art. 1 della legge n. 419/1975 (giornaliera);
  • 88,37euro per l’assegno di cura o di sostentamento (mensile).

Indennità antitubercolari – L’assegno per cure tubercolari spetta ai soggetti che si ammalano di malattia tubercolare e che possono far valere sia il requisito amministrativo di almeno 52 contributi nell'arco della vita lavorativa sia quello sanitario, accertato dal Centro Medico Legale della Struttura INPS territorialmente competente all’atto della domanda. L’indennità viene erogata dall'INPS (dopo l'accertamento dei requisiti contributivi e sanitari) e sorge al verificarsi del rischio. Esso si estende anche ai familiari a carico (coniuge, figli, fratelli, sorelle, genitori) malati di tubercolosi, anche se non assicurati presso l'INPS.


Riassumendo, quindi, l’indennità spetta:


  • agli assicurati, ossia lavoratori dipendenti del settore privato con almeno un anno di contribuzione (52 contributi settimanali nell'arco dell'intera vita lavorativa) nell’assicurazione generale obbligatoria contro la TBC;
  • ad alcune categorie di lavoratori del settore pubblico;
  • alcune categorie di pensionati e titolari di rendita per sé e per i componenti la propria famiglia;
  • e ai familiari a carico dell’assicurato.
  • Durante il periodo delle cure ospedaliere o ambulatoriali, quando non si ha diritto all'intera retribuzione, spetta una indennità giornaliera, che decorre dal giorno dell’inizio della malattia tubercolare, anche se inizialmente sia stata certificata come comune e, a seguito di ulteriori accertamenti, sia poi risultata di natura specifica.
  • In particolare, l’indennità giornaliera:

  • è pari a quella che sarebbe stata corrisposta, nel caso di malattia comune;
  • spetta, in misura intera, nelle stesse percentuali della malattia comune (la retribuzione percepita nel mese precedente, presa a riferimento per il calcolo, deve essere divisa per 30) per i primi 180 giorni comprese la carenza, le domeniche e le festività;
  • si riduce, dal 181° giorno, nella misura fissa (stabilita annualmente con decreto ministeriale);
  • non può essere, in nessun caso, inferiore alla misura fissa;
  • ai titolari di pensione, categoria SO, la misura fissa si riduce del 50%;
  • ai familiari spetta in misura fissa del 50%.



Dura fino a quando l’assistito necessita di cure, (ovvero fino alla data della stabilizzazione, o guarigione clinica).

 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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