25 maggio 2012

Indennità di volo. Pensionati esclusi dallo sconto IRPEF

Solo i lavoratori “effettivi” possono beneficiare dello sconto IRPEF sulle indennità di volo e navigazione
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – Solo i lavoratori “effettivi”, che percepiscono un’indennità di navigazione e di volo, possono beneficiare di uno sconto nella ritenuta IRPEF, in quanto tali trattamenti, secondo l’art. 51, c. 6 del TUIR, concorrono a formare il reddito solamente nella misura del 50% del loro ammontare. Ciò è quanto si legge dalla sentenza n. 257/2012 emessa dalla sezione quattordicesima della Commissione tributaria regionale del Lazio, escludendo di fatto dal beneficio i pensionati che, in quanto tali, non possono essere definiti ex lavoratori.

La vicenda –Il protagonista della vicenda è un pensionato che chiedeva il rimborso delle trattenute IRPEF applicate in eccesso sull’indennità di volo percepita nel trattamento pensionistico. A sostegno della richiesta, lo stesso contribuente riteneva che le norme agevolative previste dall’art. 51, c. 6 del TUIR (ovvero che l’indennità di volo concorra a formare il reddito nella misura del 50%) sono applicabili anche alle indennità corrisposte in quiescenza.

La sentenza -La suddetta richiesta ha trovato accoglimento nella Commissione provinciale, la quale disponeva il rimborso dell’imposta versata in eccesso. Tuttavia i giudici della Commissione tributaria regionale del Lazio hanno completamente capovolto la situazione. Quest’ultimi, infatti, hanno ritenuto che l’agevolazione tributaria spettasse esclusivamente ai lavoratori ancora in servizio, escludendo quindi tutti i pensionati che, in quanto tali, non possono essere definiti ex lavoratori. Nonostante l’art. 49, c. 2 del TUIR stabilisce che “costituiscono redditi di lavoro dipendente le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati”, il collegio sottolinea come non sia rilevante l’osservazione secondo cui la pensione possa essere considerata (almeno nel pubblico impiego) come retribuzione differita perché, precisano gli Ermellini, “tale assimilazione può valere solo ai fini fiscali”. Infine, la Ctr tiene a precisare che la riduzione della tassabilità dell’indennità si giustifica solo per la particolarità del lavoro svolto, con rischi e disagi, sui mezzi atti alla navigazione o al volo e non può essere estesa oltre la previsione della norma eccezionale. Norma che è di stretta interpretazione e non estendibile per analogia ad altre ipotesi non contemplate direttamente dalla legge.

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