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L’INPS, con il messaggio n. 604 del 26 gennaio 2015, ha fornito utili chiarimenti in merito all’erogazione dell’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale di cui al D.Lgs. n. 207/1996, alla luce delle modifiche apportate dalla Legge di Stabilità 2014 (art. 1, c. 490 della L. n. 147/2013).
In particolare, a parziale rettifica di quanto contenuto nel messaggio n. 4832/2014 (punto 1.1 “Destinatari”), è stato precisato che l’indennizzo in questione spetta anche a coloro che abbiano maturato i requisiti di cui all’art. 2 del D.Lgs n. 207/1996, nel periodo “1° gennaio 2009 – 31 dicembre 2011” e che non hanno presentato la relativa domanda o è stata rigettata perché presentata oltre il termine di scadenza del 31.12.2012. Ora, quindi, possono presentare domanda coloro che hanno già maturato i requisiti previsti dal suddetto decreto legislativo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2016.
(prezzi IVA esclusa)