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Premessa – È luglio il mese fortunato per i pensionati iscritti all’INPDAP. Infatti, il pensionato che ha compiuto 64 anni di età o li compie nel corso dell’anno corrente, spetta un’indennità pari all’anzianità contributiva posseduta, sempreché sia stato attestato un reddito complessivo individuale pari o inferiore ad € 720,80 mensile, nonché € 9.370,34 annui. Per ottenere la quattordicesima, il pensionato interessato dovrà dichiarare sul “modello CUD 2012”, i redditi individuali presunti, diversi da pensione, riferiti all’anno 2012. Lo comunica l’INPDAP con la prima nota operativa dell’anno 2012 pubblicata il 25 gennaio scorso.
Il “modello CUD 2012” - Quanto ai tempi di trasmissione del “modello CUD 2012”, l’Istituto precisa che, coloro i quali hanno già ricevuto nel 2011 la quattordicesima, nonché i pensionati che compiono i 64 anni entro il 30 giugno 2012, dovranno comunicarlo entro il 10 maggio 2012. Se, invece, il pensionato maturi il requisito anagrafico nel corso del secondo semestre, ovvero dal 1° luglio 2012, occorre presentare un’autodichiarazione reddituale, contenente i redditi presunti, diversi da pensione, relativi all’anno 2012 in data successiva al compimento del sessantaquattresimo anno di età. In tal caso, la prestazione verrà erogata nel mese di dicembre 2012 in misura proporzionale al periodo temporale successivo al compimento del sessantaquattresimo anno di età.
La verifica - La sede territorialmente competente, a seguito della ricezione del “modello CUD 2012”, dovrà verificare se ricorrono le condizioni necessarie affinché il pensionato potrà beneficiare della somma aggiuntiva.Inoltre, dovrà altresì inserire tutte le informazioni necessarie nella relativa procedura informatica, secondo le seguenti tempistiche:
- entro il 31 maggio 2012 per coloro che hanno già percepito nell’anno 2011 la somma aggiuntiva ovvero che compiono i 64 anni entro il 30 giugno 2012;
- entro il termine ultimo previsto per la lavorazione della rata di pensione relativa al mese di dicembre per le ipotesi in cui il requisito anagrafico venga soddisfatto entro il secondo semestre.
Ulteriori precisazioni – Qualorail pensionato non abbia i requisiti richiesti dalla legge, la DC provvederà tempestivamente ad inoltrare alle opportunesedi, l’elenco dei nominativi di tutti i pensionati che non hanno diritto alla somma aggiuntiva. Successivamente, la Sede competente provvederà a notificare agli interessati la mancata corresponsione della somma aggiuntiva, esplicitando le relative motivazioni.