Importante adempimento in vista per i sostituti d’imposta. Questi ultimi, infatti, entro il corrente mese di febbraio sono chiamati a effettuare le operazioni di conguaglio fiscale e previdenziale per l’anno 2014.
Mentre il termine del versamento della contribuzione conseguente alle operazioni di conguaglio, senza aggravio di oneri accessori, scade il 16 marzo.
Le operazioni riguardano tutti i redditi riferiti ai periodi compresi tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014.
A renderlo noto è l’INPS con la circolare n. 25.
Conguaglio – L’operazione di conguaglio, che ha lo scopo di verificare la corretta applicazione delle aliquote contributive, si rende necessaria in caso di più rapporti di lavoro nel corso dell'anno e nell'ipotesi di emolumenti erogati da diverse P.A. configurabili come redditi di lavoro dipendente riconducibili al rapporto di lavoro del datore di lavoro principale.
Aliquota aggiuntiva – Tra le aliquote soggette a verifica troviamo quella aggiuntiva dell’1%, a carico dei dipendenti, pubblici e privati, qualora assoggettati a ritenuta previdenziale a loro carico in misura inferiore al 10%.
L’aliquota aggiuntiva, in particolare, si applica sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile, pari al 46.031 per l’anno 2014, corrispondente a 3.836 euro mensili.
Ai fini delle modalità di applicazione e versamento, l’Istituto previdenziale ha specificato che il contributo deve avere cadenza mensile, salvo conguaglio, a credito o a debito del lavoratore, da effettuarsi in occasione delle operazioni di conguaglio annuale fiscale e previdenziale tenendo conto anche dei redditi da lavoro dipendente o riconducibili ad esso comunicati da altri soggetti.
Massimale contributivo – Sul punto, l’INPS rammenta che per i soggetti che hanno instaurato un rapporto di lavoro dopo il 1° gennaio 1996 si applica il regime contributivo ai fini del calcolo della pensione. La contribuzione, in particolare, è calcolata fino a un certo importo c.d. “massimale contributivo”, oltre il quale non si versano più i contributi (ma nemmeno si matura la pensione), pari a 100.123 per l’anno 2014.
Tale massimale, non frazionabile a mese, opera pure se l'anno solare viene retribuito solo in parte (cioè non è soggetto a riparametrazione).
Sanzioni – Qualora le operazioni di conguaglio sono effettuate oltre il suddetto termine, i contributi dovuti sono maggiorati delle somme aggiuntive (art. 116, c. 8, lett a) e b) della L. n. 388/2000), sia in caso di omissione che evasione. In particolare, l’omissione si verifica qualora l’Amministrazione abbia inviato la denuncia nei termini previsti ma non abbia effettuato il versamento - o, in alternativa, abbia presentato domanda di rateazione nei termini indicati nel precedente paragrafo - sui contributi dovuti maturano le sanzioni per omesso/ritardato pagamento. Diversamente, si verifica l’evasione qualora l’amministrazione non abbia effettuato né la denuncia né il pagamento nei termini previsti, ferma restando l’eventuale rimodulazione delle stesse nell’ipotesi in cui le fattispecie concrete siano riconducibili ad inadempimenti contributivi di minore gravità.
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