Premessa – Variazione in aumento della contribuzione in materia di ammortizzatori sociali per le aziende editrici di giornali quotidiani e periodici ed Agenzie di stampa a carattere nazionale. Infatti, in occasione del rinnovo del CNLG, è stato previsto che - a far data dal mese di settembre 2014 fino al 31 dicembre 2016 - sia elevato il contributo a carico del datore di lavoro di un punto percentuale, passando quindi dallo 0,50% all’1,50%. A renderlo noto è l’INPGI con la circolare n. 5/2014.
Contributo INPGI – Al fine di fronteggiare le esigenze finanziarie degli istituti di sostegno al reddito (CIGS, mobilità, contratti di solidarietà) gestiti dall’INPGI, con intesa intervenuta il 26 marzo 2009 tra le Parti Sociali, è stato previsto che ciascuna azienda, operante nel campo di applicazione della Cigs (aziende editrici di giornali quotidiani e periodici ed Agenzie di stampa a carattere nazionale), versasse un contributo mensile pari allo 0,60% della retribuzione imponibile, di cui lo 0,50% a carico delle aziende e lo 0,10% a carico dei giornalisti.
Aumento contributi - Tuttavia, a causa dell’acuirsi dello stato di crisi del settore dell’editoria - che ha determinato uno squilibrio sull’andamento della spesa per ammortizzatori sociali, con una crescita esponenziale delle prestazioni temporanee, soprattutto per applicazione di contratti di solidarietà e Cigs - con intesa intervenuta il 24 giugno 2014 tra le Parti Sociali, in occasione del rinnovo del CNLG, è stato previsto che temporaneamente, fino al 31 dicembre 2016, il contributo per gli ammortizzatori sociali sia elevato, nella quota a carico del datore di lavoro, della misura dell’1%. Le parti sociali hanno assunto l’impegno a incontrarsi poi, entro il 31 dicembre 2016, per esaminare l’andamento del mercato del lavoro e assumere le eventuali conseguenti determinazioni. Tale aumento, in considerazione della delibera INPGI n. 82 del 25/6/2009, scatta a far data dal mese di settembre 2014.
Regolarizzazione contributiva – Con riferimento alla regolarizzazione contributiva del periodo di paga di settembre 2014, per il quale è già scaduto il termine di pagamento della contribuzione, essa potrà essere effettuata - senza l’aggravio di somme aggiuntive - entro il 16/12/2014. A tal fine, i datori di lavoro dovranno quantificare gli importi dovuti e procedere al versamento dei relativi importi mediante F24-accise, utilizzando il codice tributo “C004” e indicando il mese di riferimento “09/2014”. Infatti, le denunce contributive già pervenute - alla data del 31/10/2014 - saranno rielaborate d’ufficio dall’INPGI e non dovranno essere nuovamente prodotte.
Aggiornamenti procedura DASM – Per procedere al pagamento dei periodi contributivi successivi al mese di settembre 2014, l’INPGI ha provveduto all’aggiornamento della procedura DASM. Gli aggiornamenti - versione 5.1.8 - saranno disponibili nella sezione “notizie per le aziende” del sito internet dell’Istituto (www.inpgi.it) entro la fine del mese di ottobre 2014. Sono interessate al suddetto aggiornamento tutte le aziende iscritte che rientrano nel campo di applicazione della Cigs (aziende editrici di giornali quotidiani, periodici e le agenzia di stampa a carattere nazionale).
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