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Premessa – Aggiornati i limiti minimi di retribuzione giornaliera per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale 2013. In particolare, dal mese di gennaio 2013 il minimale di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori è pari a 47,07 euro, ossia 1.224 euro mensili (pari al 9,5% del trattamento minimo mensile di pensione a carico del FPLD). A renderlo noto è l’INPS con la circolare n. 22 dell’8 febbraio 2013, affermando che in caso di retribuzione inferiore ai minimali giornalieri, il trattamento deve essere adeguato.
I minimali – A seguito della rivalutazione dell’indice ISTAT, pari al 3% per l’anno 2012, il minimale di retribuzione oraria per i rapporti di lavoro a tempo parziale, a decorrere dall’1.1.1989, è pari a € 7,06 (€ 47,07 x 6 / 40). Per quanto riguarda, invece, il limite minimo di retribuzione giornaliera per le retribuzioni convenzionali in genere, occorre riferirsi all’art. 1 del D.L. n. 402/1981, convertito in L. n. 537/1981, che fissa l’importo a 26,15 euro. È stata aggiornata anche la prima fascia di retribuzione pensionabile oltre la quale è dovuto il contributo dell’1%; per quest’anno, infatti, il limite è pari a € 45.530 (€ 3.794 mensili).
I massimali – Passando al massimale annuo della base contributiva e pensionabile, per i nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo, l’importo per l’anno 2013 è pari a € 99.033,90. Al riguardo, si ricorda che sulle quote di retribuzione eccedenti tale limite, sono dovute esclusivamente le c.d. contribuzioni minori. Resta confermato invece il massimale giornaliero da prendere a riferimento ai fini del calcolo della contribuzione di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato, pari a € 67,14.
Regolarizzazione gennaio 2013 – Un’importante precisazione arriva anche sul fronte della regolarizzazione dei contributi. Infatti, qualora le aziende non hanno potuto tenere conto delle suddette disposizioni, possono regolarizzare il mese di gennaio 2013, senza oneri aggiuntivi, entro il 16 maggio 2013. A tal fine, bisogna attenersi alle seguenti istruzioni: calcolare le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore all’1.1.2013 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese; le differenze così determinate saranno portate in aumento delle retribuzioni imponibili individuali del mese in cui è effettuata la regolarizzazione, da riportare nell’elemento “Imponibile” di “Dati Retributivi” di “Denuncia Individuale”, calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.
ENPALS – Per quanto concerne i lavoratori dello spettacolo, bisogna distinguere fra: lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31.12.1995; lavoratori già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31.12.1995. Con riferimento ai primi, il massimale annuo è pari, per l’anno 2013, ad € 99.034. Mentre il contributo di solidarietà, pari al 5% (ripartito equamente fra datore di lavoro e lavoratore), è dovuto per retribuzioni superiori al predetto importo. Da non dimenticare l’aliquota aggiuntiva (pari all’1%), che per quest’anno è dovuto per importi che vanno da € 45.530 sino al massimale annuo di retribuzione imponibile pari ad € 99.034. Mentre per i lavoratori già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31.12.1995, il massimale di retribuzione giornaliera imponibile è pari ad € 721,96.