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Premessa –A seguito di alcune richieste di chiarimento in merito alle denunce da effettuare in caso di prescrizione dei contributi previdenziali e assistenziali, l’INPS precisa che per applicare il c.d. “meccanismo del raddoppio” da cinque a dieci anni, occorre che il lavoratore effettui la denuncia prima del termine della prescrizione quinquennale. In caso contrario, in nessun modo potranno più essere recuperati i contributi. Lo chiarisce l’INPS con il messaggio n. 8447 del 16 maggio 2012 precisando a titolo esemplificativo che qualora la denuncia, per contributi in scadenza a gennaio 2009 (prescrizione a gennaio 2014), interviene a gennaio 2012, la prescrizione maturerà a gennaio 2019 poiché si applica il “meccanismo del raddoppio” (vale a dire entro 10 anni dalla scadenza del contributo).
L’atto interruttivo– Ai fini dell’interruzione della prescrizione, in presenza di una denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti, è comunque indispensabile che l’INPS invii al datore di lavoro un atto interruttivo. Tale documento dovrà contenere: l’importo dei contributi omessi e il periodo al quale si riferisce l’omissione; il nominativo e i dati anagrafici del lavoratore denunciante (anche nel caso in cui la denuncia sia presentata dai superstiti); il regime sanzionatorio applicabile; gli estremi della denuncia, con particolare riferimento alla data di presentazione. A tal proposito, l’Istituto previdenziale tiene a precisare che tale effetto non si determina in presenza di denunce presentate ad altri Enti ed in presenza di atti di iniziativa assunti da soggetti diversi.
Adempimenti INPS – Alla luce dei suddetti chiarimenti, le Sedi territorialmente competenti dovranno trattare le denunce in carico, indipendentemente dalla data di presentazione, ai sensi della circolare 31 del 2 marzo 2012 e dei presenti chiarimenti, ivi comprese quelle per le quali pende un procedimento giudiziario, provvedendo a dare le necessarie indicazioni all’Avvocatura per la prosecuzione o meno dei giudizi. Infine, devono essere rivisti in autotutela, prima dell’iscrizione a ruolo, tutti i crediti derivanti da verbali ispettivi qualora non ispirati ai criteri sopra enunciati.