5 novembre 2012

INPS. Chiarimenti sulle prestazioni creditizie e sociali

La domanda di mutuo deve essere inoltrata all’INPS dal 1° al 10 gennaio, dal 1° al 10 maggio e dal 1° al 10 settembre di ogni anno
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – L’INPS, con la circolare n. 123 del 18 ottobre 2012, ha fornito alcuni cenni sulle disposizioni normative e procedurali che regolano l’erogazione di piccoli prestiti, prestiti pluriennali e mutui ipotecari, nell’ambito delle gestioni ex INPDAP – INC - Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali - e INA – Gestione per l’assistenza magistrale. In particolare è stato chiarito che le domande di mutuo per l’acquisto di unità abitativa da adibire a prima casa deve essere redatta, a pena di nullità, utilizzando l’apposito modulo reperibile sul sito internet dell’INPS (www.inps.it) e deve essere inviata dal 1° al 10 gennaio, dal 1° al 10 maggio e dal 1° al 10 settembre di ogni anno, all’Ufficio Provinciale o Territoriale INPS Gestione ex Inpdap, territorialmente competente

La normativa
– In via preliminare, l’INPS fa un riepilogo delle disposizioni normative che si sono susseguite negli anni in materia di prestazioni creditizie e sociali. La prima risale alla L. n. 662/1996, la quale stabilisce: l'erogazione di prestiti annuali e biennali fino al doppio della retribuzione contributiva mensile, di prestiti quinquennali e decennali verso cessione del quinto della retribuzione, nonché di mutui ipotecari a tassi agevolati; alla costituzione di garanzia a favore degli istituti autorizzati a erogare prestiti agli iscritti; ad altre prestazioni a carattere creditizio e sociale a favore degli iscritti e dei loro familiari. E dal 2007 le prestazioni sono stati estesi anche ai pensionati. Mentre i vigenti regolamenti ai quali far riferimento per l’erogazione dei mutui ipotecari e dei prestiti (piccoli prestiti e prestiti pluriennali) sono stati approvati rispettivamente con determinazione presidenziale n. 362 e 363 del 23 settembre 2011 e sono in vigore a decorrere dal 1° ottobre 2011.

Mutui ipotecari – Per quanto riguarda le domande di mutuo per l’acquisto di unità abitativa da adibire a prima casa deve essere redatta, a pena di nullità, utilizzando l’apposito modulo reperibile sul sito internet dell’INPS (www.inps.it) e deve essere inviata dal 1° al 10 gennaio, dal 1° al 10 maggio e dal 1° al 10 settembre di ogni anno, all’Ufficio Provinciale o Territoriale INPS Gestione ex Inpdap, territorialmente competente. L’istanza dovrà essere trasmessa in modalità cartacea con raccomandata con ricevuta di ritorno; tuttavia, a breve sarà introdotta la presentazione della domanda esclusivamente per via telematica. L’applicativo informatico in uso per l’erogazione dei mutui è “Mutui ipotecari edilizi SIN”.

Piccoli prestiti e prestiti pluriennali – Quanto alle domande di piccoli prestiti (annuali, biennali, triennali e quadriennali) e di prestiti pluriennali diretti (quinquennali o decennali) è necessario che siano redatte, a pena di nullità, utilizzando gli appositi modelli reperibili sul sito internet dell’INPS (www.inps.it) e devono essere presentate al competente Ufficio Provinciale o Territoriale dell’INPS gestione ex Inpdap, per il tramite dell’Amministrazione di appartenenza se il richiedente è un iscritto in servizio, ovvero direttamente se il richiedente è un iscritto pensionato. Successivamente le domande vengono prese in esame e istruite dal competente Ufficio Provinciale o Territoriale per la conseguente erogazione del prestito in base all’ordine cronologico di presentazione e solo qualora risultino conformi ai criteri indicati nel citato vigente regolamento e complete della relativa documentazione di volta in volta tassativamente richiesta. In caso di mancato accoglimento della richiesta di finanziamento, il competente Ufficio Provinciale o Territoriale invierà all’iscritto richiedente apposita comunicazione di rigetto, con l’indicazione della motivazione.

Piccoli prestiti – Infine, con riferimento ai piccoli prestiti a favore degli iscritti all’Assistenza Magistrale (ex Enam) in attività di servizio, il prestito consiste in un importo non eccedente due mensilità, a un tasso del 2,5%. A tal proposito occorre precisare che la concessione di un nuovo prestito è subordinata all’estinzione di quello precedente; inoltre, non è consentito il cumulo con piccoli prestiti concessi da altri Enti. La domanda, in attesa della revisione della linea di attività, va presentata alla Direzione centrale Credito e Welfare – gestione ex INPDAP, corredata dalla documentazione comprovante la necessità del prestito.

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