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Premessa. L’INPS, con il messaggio n. 18295 del 26 settembre 2011, ha dato l’ultimatum ai pensionati che non hanno ancora risposto alla verifica dei redditi del 2009 rilevanti ai fini del diritto e della misura delle prestazioni ad essi collegate. Tuttavia, l’Istituto di previdenza, prima di procedere alla sospensione delle prestazioni, ha ritenuto doveroso rinnovare la richiesta ai soggetti inadempienti.
Il termine. Come si legge dal messaggio INPS in questione, il termine ultimo per la presentazione della domanda di ricostituzione è stata rinnovata al 31 ottobre prossimo.
Modalità di presentazione. Entro il termine sopra menzionato, i pensionati saranno obbligati a presentare la domanda di ricostituzione rivolgendosi a un patronato oppure direttamente, utilizzando il canale telematico a disposizione del cittadino sul sito istituzionale. Nel caso in cui i pensionati risultano ancora inadempienti, le prestazioni verranno sospese.
Ripristino della prestazione. Nel messaggio in commento, l’INPS ha chiarito che, se entro i 60 giorni successivi alla sospensione viene resa la dichiarazione, la prestazione viene ripristinata dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l’anno in corso.
Revoca definitiva della prestazione. Nel caso in cui si verifica il caso contrario, ovvero, se entro i 60 giorni successivi alla sospensione la dichiarazione non viene resa, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell’anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa.