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Premessa – Nel corso del mese di settembre e ottobre l’INPS ha proceduto alla ricostituzione delle pensioni delle Gestioni private effettuate a livello centrale, con effetto a partire dalla rata di pensione di novembre 2013. In particolare, l’attività centrale ha riguardato la ricostituzione automatica: delle pensioni con conguagli fiscali; delle pensioni confermate a seguito di revisione sanitaria; delle pensioni individuate come “ricostituzioni d’ufficio” per particolari situazioni che ne comportano il ricalcolo; delle pensioni che subiscono variazioni a seguito dell’aumento delle rendite erogate dall’INAIL; delle pensioni liquidate in via provvisoria, con le specifiche motivazioni; delle pensioni di invalidità civile interessate da sospensione per
assenza a visita; degli assegni straordinari di sostegno al reddito del settore del credito ordinario interessati dalla riduzione dell’8% e 11% di cui al decreto n. 67329 del 3 agosto 2012, di modifica del D.M. 158/2000. A renderlo noto è l’INPS con il messaggio n. 18041 di ieri.
Pensioni con conguagli fiscali – La ricostituzione automatica delle pensioni con conguagli fiscali ha provveduto a elaborare le pensioni che subiscono variazioni fiscali a seguito: della liquidazione di altre prestazioni fiscalmente rilevanti comunicate al Casellario dei pensionati (nuovi abbinamenti); del venir meno di prestazioni erogate da altri Enti e comunicate al Casellario (disabbinamenti); della variazione dell’imponibile IRPEF di prestazioni erogate da altri Enti comunicate al Casellario dei pensionati; dell’acquisizione e/o delle variazioni delle detrazioni di imposta; della revoca della detrazione per il coniuge fiscalmente a carico, effettuata dalla procedura di “Segnalazione decesso”; della variazione di imponibile determinata dalle segnalazioni effettuate dalle Sedi con la procedura “Gestione pagamenti ridotti e disgiunti”. Nello specifico l’elaborazione ha riguardato le segnalazioni pervenute entro il 30 settembre 2013. Mentre i conguagli fiscali vengono posti in pagamento con la rata di novembre 2013; in ogni caso agli interessati è stata inviata la consueta comunicazione di ricalcolo.
Pensioni a seguito di revisione sanitaria – Posto che le pensioni elaborate sono quelle confermate a seguito di revisione sanitaria e segnalate dalle Sedi entro il 30 settembre 2013, con conseguente erogazione del nuovo importo di pensione dal mese di novembre 2013, l’Istituto previdenziale precisa che le operazioni di aggiornamento degli archivi, centrali e periferici e di gestione dei conguagli sono state effettuate con le consuete modalità. Inoltre, i conguagli “validati” saranno posti in pagamento con la rata di novembre 2013.
Ricostituzione d’ufficio – Ad essere state elaborate sono anche le pensioni individuate come “ricostituzioni d’ufficio” per particolari situazioni che ne comportano il ricalcolo. Tale elaborazione, in particolare, è stata effettuata dal 16 settembre al 2 ottobre 2013; di conseguenza il nuovo importo pensionistico verrà erogato dal mese di novembre 2013.
Conguagli a credito e debito - I conguagli a credito del pensionato sono stati memorizzati come “validati” per l’importo fino a 500 euro e a condizione che per la stessa pensione non siano memorizzate, sull’archivio centrale degli indebiti, precedenti ricostituzioni con conguaglio a debito del pensionato. Come di consueto, la procedura ha provveduto, all’atto della validazione automatica, anche alla determinazione delle ritenute IRPEF, “da definire” se l’importo è risultato superiore a 500 euro, ovvero inferiore a tale importo, ma con precedenti ricostituzioni a debito del pensionato. Quanto ai conguagli a debito, non vengono recuperati quelli fino a 12 euro, quelli superiori invece saranno gestiti dal programma di “scelta della recuperabilità diretta dell’indebito” che provvede anche all’eventuale determinazione del numero di rate da utilizzare per il recupero.
Aumento della rendita INAIL - Sono state elaborate altresì le pensioni che subiscono variazioni a seguito dell’aumento delle rendite erogate dall’INAIL: pensioni soggette al regime di incumulabilità con le rendite da infortunio previsto dall’articolo 1, comma 43, della Legge 8 agosto 1995, n. 335; maggiorazioni sociali delle pensioni erogate a titolari di rendite INAIL; pensioni sociali e assegni sociali erogati a titolari di rendite INAIL; aumento previsto dall’articolo 67 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 (100.000 lire), e successive modificazioni. Il nuovo importo di pensione viene erogato dal mese di novembre 2013.
Ulteriori elaborazioni – Infine, sono state ricostituite sia le pensioni di invalidità civile interessate da sospensione per assenza a visita sia gli assegni straordinari di sostegno al reddito del settore del credito ordinario. Nel primo caso, le pensioni di invalidità civile interessate sono quelle sospese per assenza a visita in occasione delle verifiche straordinarie, con visita programmata entro il 31 luglio 2013, gli assegni straordinari di sostegno invece, sono quelli interessati dalla riduzione dell’8% e 11% di cui al decreto n. 67329 del 3 agosto 2012, di modifica del D.M. 158/2000.