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Premessa – A seguito dell’incostituzionalità del contributo di solidarietà sulle pensioni d’oro, decretata dalla sentenza n. 116/2013, e della successiva interruzione comunicata dall’INPS, con il mese di luglio sono stati rideterminati gli importi delle pensioni delle gestioni dello sport e spettacolo (ex ENPALS) e le pensioni delle gestioni pubbliche. A renderlo noto è l’INPS con un comunicato stampa pubblicato sul proprio sito, precisando altresì che è possibile visualizzare il nuovo importo lordo di pensione sul cedolino di pagamento di luglio e agosto, disponibile all’interno della sezione “servizi online”.
Il contributo di solidarietà - Ricordiamo brevemente che il contributo solidarietà, introdotto dalla manovra estiva 2011 (art. 18, c. 22-bis, del D.L. n. 98 del 2011, convertito nella L. n. 111/2011), è rivolto alle pensioni degli ex dipendenti pubblici che sono titolari di un importo pensionistico superiore ai 90.000 euro. In particolare, il valore del contributo di perequazione cambia a seconda che si riferisca a un trattamento pensionistico compreso tra 90.000 euro e fino a 150.000 euro annui ovvero sia superiore a 150 mila euro; nel primo caso, infatti, il valore del contributo è del 5%, nel secondo invece del 10%. Si rammenta, inoltre, che il ticket andava versato mensilmente e per tre anni e mezzo, dal 1° agosto 2011 fino al 31 dicembre 2014.
Incostituzionalità - Il giudizio di incostituzionalità del “contributo di perequazione sui trattamenti pensionistici” è stato promosso dalla Corte dei conti, regione Campania e Lazio, secondo un ragionamento analogo a quello fatto nella pronuncia n. 241/2012. In quell’occasione, infatti, la sentenza non si era conclusa con una dichiarazione di illegittimità solo per un vizio nel ricorso. La ragione di fondo dell’illegittimità sta nel fatto che il ticket ha natura tributaria “in quanto costituisce prelievo analogo a quello effettuato sul trattamento economico complessivo dei dipendenti pubblici”. In pratica, non viene rispettato il principio di uguaglianza, a parità di reddito, in quanto il ticket si applica solo a una categoria di cittadini, ossia ai pensionati pubblici. Facendo un esempio, chi ha accumulato fra il 2010 e il 2011 un reddito da 200.000 euro lordi si vedeva chiedere 18.000 euro se maturati da pensione, 15.500 se guadagnato lavorando in un ufficio pubblico e zero euro se frutto di lavoro privato. Pertanto, forte di questa discriminazione, è stata dichiarata l’incostituzionalità della norma.
Interruzione del contributo – Successivamente è intervenuto l’INPS (messaggio n. 11243/2013) chiarendo che dal mese di luglio sarebbe stato ripristinato il pagamento senza il contributo e rideterminata la tassazione in funzione del nuovo maggiore imponibile. La rideterminazione di luglio riguarda la gestione ex ENPALS ed ex INPDAP, mentre dal prossimo mese toccherà alle gestioni private.
Rideterminazione degli importi – Ora, l’INPS ha chiarito che: per le pensioni delle gestioni dello sport e spettacolo, con il pagamento del 10 luglio è stato aggiornato l’importo e restituito quanto trattenuto nel primo semestre dell’anno; per le pensioni delle gestioni pubbliche, l’importo della pensione è stato aggiornato con il pagamento del 16 luglio, mentre la restituzione delle trattenute effettuate da gennaio a giugno avverrà in occasione del pagamento di agosto. Mentre per le pensioni delle gestioni private, il 1° agosto sarà aggiornata la rata in pagamento e restituito l’importo trattenuto da gennaio a luglio 2013.