12 settembre 2014

Integrazione salariale e mobilità in deroga. Nuovi criteri di concessione

Le richieste vanno presentate entro 20 giorni dalla data in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – Via libera al nuovo decreto che concede la proroga dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità in deroga alla normativa vigente nel periodo di transizione 2013-2016. Infatti, con il Decreto Interministeriale (Economia - Lavoro), 1° agosto 2014, n. 83473, vengono definiti criteri del tutto nuovi per l’erogazione degli ammortizzatori sociali in deroga, che guardano verso un’ottica del risparmio, dell’equilibrio di bilancio e delle risorse finanziarie dedicate.

Soggetti interessati – I beneficiari del trattamento d’integrazione salariale in deroga saranno operai, impiegati e quadri, apprendisti e lavoratori somministrati a condizione del possesso di un’anzianità lavorativa presso l’impresa richiedente di almeno dodici mesi alla data di inizio del periodo di intervento.

Le cause -
Quanto alle cause che danno la possibilità di accesso all’integrazione salariale a fronte della contrazione dell’orario o della sospensione dell’attività, il D.I. circoscrive tali situazioni esclusivamente a: eventi transitori e non imputabili ad azienda o lavoratori; criticità aziendali determinate da situazioni temporanee di mercato; crisi aziendali; ristrutturazione o riorganizzazione. Al riguardo, vale la pena precisare che le priorità d’intervento territoriali saranno definite con accordi quadro regionali, ed in particolare, nel settore della pesca, si valuteranno le specifiche causali previste dagli accordi stipulati in sede ministeriale.

Datori ammessi – Il Decreto Interministeriale, inoltre, ha ristretto anche la platea dei soggetti datoriali ammessi in quanto il trattamento de quo è limitato ai soli imprenditori ex art. 2082 c.c., vale a dire coloro che esercitano professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi, con evidente esclusione dei liberi professionisti, salvo che esercitino l’attività in forma societaria.

La richiesta – Quanto alle modalità di invio delle domande, queste ultime devono essere trasmesse telematicamente, corredate dell’accordo sindacale, sia all’INPS che alla Regione entro 20 giorni dalla data in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro non senza aver preventivamente fatto ricorso agli ordinari strumenti di flessibilità, ivi inclusa la fruizione delle ferie residue. Le aziende, tra l’altro, dovranno presentare mensilmente all’INPS la modulistica per l’erogazione dell’integrazione entro e non oltre il 25° giorno del mese successivo a quello di fruizione del trattamento.

Periodo di concessione –
Ad essere limitato è stato anche il periodo di concessione dell’intervento. Infatti, per le imprese non soggette alla disciplina in materia di CIGO, CIGS e dei Fondi di solidarietà bilaterale, in relazione a ciascuna unità produttiva il trattamento d’integrazione in deroga può essere concesso per il 2014, per un periodo non superiore a 11 mesi nell’arco di un anno, ridotti a 5 mesi per il 2015. Analoga durata è prevista anche per le imprese beneficiarie degli interventi CIGO, CIGS e della solidarietà bilaterale ma unicamente a condizione che il superamento dei limiti temporali disposti dall’art. 6 della Legge n. 164/75 e dall’art. 1 della Legge n. 223/1991 siano disposti per l’eccezionalità della situazione, legata alla necessità di salvaguardia dei livelli occupazionali e in presenza di concrete prospettive di ripresa dell’attività produttiva.
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