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Premessa- L’Inps con la circolare n. 94 del 8 luglio 2011, illustra gli aspetti più importanti dell’estensione del trattamento di integrazione salariale straordinaria e del trattamento di mobilità del personale, anche navigante, dei vettori aerei e delle società da questi derivate, a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie.
Inoltre specifica, che le disposizioni di cui alla presente circolare, sostituiscono la circolare n. 73 dell’11 luglio 2008 ed il messaggio n. 023240 del 15 settembre 2010.
Normativa- La disciplina in esame è regolata principalmente dall’art. 1-bis della legge n. 291 del 2001, in cui viene previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2005, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività, il trattamento di CIGS per 24 mesi, al personale, anche navigante, dei vettori aerei e delle società da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie. Dalla data del 1° gennaio 2005, ai medesimi lavoratori e' esteso il trattamento di mobilità.
Comunicazioni- Per i lavoratori beneficiari di CIGS, si avrà decadenza dal diritto al trattamento di integrazione salariale straordinaria, qualora non provvedano a dare preventiva comunicazione, alla Struttura Inps territorialmente competente, dello svolgimento dell’attività di lavoro autonomo o subordinato, durante il periodo di integrazione salariale.
Per il lavoratore in mobilità, la comunicazione preventiva dovrà essere presentata, entro il termine di 5 giorni dall’avvenuta rioccupazione, alle Sedi territorialmente competenti, in base alla residenza del lavoratore stesso.
L’apposito modello è reperibile sul sito web dell’Inps, nella Sezione Moduli e potrà essere trasmesso, anche in via telematica, alle Strutture territoriali competenti per l’inserimento nel fascicolo personale del lavoratore.
Autocertificazione- Il personale pilota, in coincidenza con la scadenza delle abilitazioni possedute e, all’esito del rinnovo o ripristino delle medesime, sarà tenuto a comunicare all’Inps, nel termine di 30 giorni successivi dal rilascio delle abilitazioni, decorrenti dalla data registrata sul libretto di volo, un’autocertificazione, nella quale dichiari i periodi di attività lavorativa remunerata, finalizzati esclusivamente al mantenimento delle predette abilitazioni.
Qualora il lavoratore non ottemperi a tale obbligo, le Strutture competenti territorialmente, provvederanno alla sospensione della prestazione di CIGS o mobilità e della relativa prestazione integrativa.
L’autocertificazione dovrà essere presentata, anche dal personale destinatario degli ammortizzatori sociali e di prestazione integrativa del F.T.A., in cui dovrà essere attestata l’attività remunerata all’estero, o i periodi eventualmente svolti.
Controlli- L’Inps, avvalendosi di tutti gli strumenti di conoscenza e vigilanza di cui dispone, dovrà verificare l’ottemperanza, del lavoratore CIGS o in mobilità, all’obbligo delle comunicazioni di inizio di nuova attività lavorativa.
L’esito dei controlli dovrà essere comunicato ai Centri per l’impiego per le attività di competenza.