11 settembre 2015

Integrazioni salariali: si va verso un testo unico

Ridotta la durata delle casse integrazioni a 24 mesi in un quinquennio mobile

Autore: Redazione Fiscal Focus
Semplificare l’accesso alle integrazioni salariali. È questo uno degli obiettivi principali che il Decreto Legislativo sul “riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro” intende introdurre mediante un unico testo normativo di 47 articoli, abrogando oltre 15 leggi e norme stratificatesi negli ultimi 70 anni, dal 1945 a oggi. In particolare il testo del decreto, da una parte, estende le integrazioni salariali in caso di riduzione o sospensione dell’orario di lavoro a 1.400.000 lavoratori e 150.000 datori di lavoro in precedenza esclusi da queste tutele e, dall’altra, prevede la durata massima di CIGO e CIGS a 24 mesi (erano 36) in un quinquennio mobile. Limite, questo, che può essere portato a 36 mesi nel quinquennio mobile utilizzando la CIGS per causale contratto di solidarietà, perché la durata di tali contratti vengono computati nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente.

Ma vediamo nello specifico le novità introdotte per ciascuno dei suddetti ammortizzatori sociali.

CIGO - Per quanto riguarda la Cassa integrazione ordinaria (CIGO), il decreto prevede sostanzialmente una semplificazione delle procedure di autorizzazione, con l’abolizione delle commissioni provinciali e l’autorizzazione dei trattamenti direttamente da parte dell’INPS. La domanda di CIGO deve avvenire entro 15 giorni dall’avvio della riduzione o sospensione.

Resta invariato, invece, l’importo dell’assegno pari all’80% della retribuzione globale spettante al lavoratore, con un massimo di 1.167,91 euro mensili.

Anche per la durata massima di utilizzo rimane in vigore la vecchia disciplina: la richiesta può interessare un periodo massimo di 13 settimane consecutive prorogabile trimestralmente fino a 52 settimane. La novità più rilevante risiede nel nuovo meccanismo di contingentamento delle ore di CIGO autorizzabili; al tal proposito, il decreto prevede che non possano essere concesse ore di trattamento ordinario eccedenti il limite di un terzo delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, con riferimento a tutti i lavoratori dell’unità produttiva mediamente occupati nel semestre precedente la domanda di Cigo stessa.

CIGS – Sostanziali semplificazioni vengono introdotte anche per la cassa integrazione straordinaria. Infatti, all’atto della comunicazione alle associazioni sindacali, viene meno l’obbligo per l’impresa di comunicare i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere e le modalità di rotazione. Inoltre, per quanto riguarda i criteri di scelta e rotazione, viene stabilito che la congruità dei criteri di scelta si valuta sulla coerenza con le ragioni per cui viene richiesto l’intervento. Altra semplificazione concerne l’abrogazione delle norme sulla rotazione, complicatissime e di difficile attuazione, e le sanzioni che ne conseguivano. D’ora in poi, le sanzioni (semplificate) si applicano solo per il mancato rispetto delle modalità di rotazione concordate nell’esame congiunto.

La richiesta di accesso è possibile per tutto il periodo necessario (direttamente 24 mesi per riorganizzazione). Per i contratti di solidarietà (che diventano una causale di CIGS, prendendone tutte le regole), anche 36 mesi di fila in presenza di determinate condizioni.

Si introduce, inoltre, una certezza dei tempi di erogazione della CIGS che parte 30 giorni dopo la domanda (per le richieste presentate a decorrere dal 1 novembre 2015).

Per quanto riguardo le causali di intervento, la CIGS può essere concessa per una delle seguenti tre causali:
riorganizzazione aziendale (che riassorbe le attuali causali di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale), nel limite di 24 mesi in un quinquennio mobile;
crisi aziendale, nel limite di 12 mesi in un quinquennio mobile. A decorrere dal 1° gennaio 2016, non può più essere concessa la CIGS nei casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa. Viene previsto tuttavia un fondo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, che consente la possibilità di autorizzare, previo accordo stipulato in sede governativa, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria per una durata massima rispettivamente di 12 mesi nel 2016, 9 nel 2017 e 6 nel 2018, qualora al termine del programma di crisi aziendale l’impresa cessi l’attività produttiva, ma sussistano concrete prospettive di rapida cessione dell’azienda e di un conseguente riassorbimento occupazionale;
contratto di solidarietà, sino a 24 mesi in un quinquennio mobile, che possono diventare 36 se l’impresa non utilizza CIGO o altre causali di CIGS nel quinquennio.

Patto di servizio personalizzato
- Infine, il decreto introduce meccanismi di attivazione dei beneficiari di integrazioni salariali e condizionalità delle prestazioni: nello specifico, i lavoratori beneficiari di integrazioni salariali (cassa integrazione o fondi di solidarietà) per i quali è programmata una sospensione o riduzione superiore al 50% dell’orario di lavoro nell’arco di un anno sono convocati dai centri per l’impiego per la stipula di un patto di servizio personalizzato. Questo patto di servizio, come previsto dal decreto sulle politiche attive, è più leggero di quello rivolto ai disoccupati, ed è volto in primo luogo a fornire iniziative di formazione e riqualificazione, anche in concorso con le imprese e i fondi interprofessionali.
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