Premessa – Ultimatum per i lavoratori intermittenti. Infatti, domani è l’ultimo giorno utile per presentare la domanda di autorizzazione al versamento dei contributi volontari integrativi. Sono interessati i lavoratori che intendono presentare richieste finalizzate alla copertura volontaria dei periodi di lavoro intermittente e di disponibilità, relativi agli anni 2013-2012.
Versamenti integrativi - I lavoratori intermittenti che abbiano percepito una retribuzione e/o fruito di un’indennità di disponibilità inferiore alla retribuzione convenzionale fissata per legge, possono integrare volontariamente la contribuzione obbligatoria. L’importo, in particolare, è pari alla differenza fra la retribuzione convenzionale e il valore degli emolumenti percepiti. Tale facoltà, richiedibile a domanda, può essere riconosciuta a tutti i soggetti che abbiano prestato lavoro intermittente e che non raggiungano i livelli minimi della retribuzione convenzionale individuata dal D.M. 30.12.2004.
I termini - In via ordinaria, gli interessati devono chiedere l’autorizzazione annualmente, pena la decadenza, entro il 31 luglio dell’anno successivo a quello in cui si collocano i periodi per i quali sono consentiti i versamenti delle differenze contributive in esame. Quindi, il 31 luglio scorso è scaduto il termine relativo alle prestazioni effettuate nell'anno 2013; per il 2014, invece, si provvederà entro il luglio 2015. Per richiedere l’integrazione volontaria, l’interessato può servirsi dei seguenti canali:
• online, accedendo direttamente, tramite PIN, ai Servizi telematici disponibili sul sito INTERNET dell’Istituto;
• Contact Center Multicanale, identificandosi tramite PIN e codice fiscale;
• intermediari abilitati.
Diversamente, ove si tratti di richieste finalizzate alla copertura volontaria dei periodi di lavoro intermittente e di disponibilità, relativi agli anni per i quali sia già decorso il predetto termine, occorre procedere entro il 20 settembre 2014.
Importo – Per quanto riguarda l’ammontare del contributo volontario, si rammenta che esso deve essere determinato distintamente per i periodi di lavoro intermittente e di disponibilità, come rilevabili dagli estratti conto. In particolare, la base di calcolo del contributo volontario integrativo è dato dalla differenza tra: il minimale settimanale vigente nell’anno interessato dal versamento – moltiplicato per il numero delle settimane utili per il diritto, relative al periodo di attività lavorativa e/o di disponibilità considerato – e l’ammontare della retribuzione da lavoro intermittente ovvero l’indennità di disponibilità percepita.
Modalità di versamento – I soggetti ammessi al versamento riceveranno - mediante raccomandata con avviso di ricevimento - il provvedimento di autorizzazione corredato dal bollettino MAV predisposto per il versamento volontario integrativo. Il versamento, in particolare, dovrà essere eseguito dall’interessato per l’intero ammontare, entro la fine del trimestre successivo a quello di notifica della relativa autorizzazione, pena la decadenza. Se l’interessato effettua in ritardo il versamento, quest’ultimo sarà considerato inefficace e verrà rimborsato, senza maggiorazione per interessi.
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