26 marzo 2013

Invalidi. L’indennità è a carico del datore di lavoro

Il trattamento economico di malattia per gli invalidi e mutilati civili è a carico del datore di lavoro
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa - Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in risposta all’interpello n. 10/2013, ha chiarito che l'indennità erogata a invalidi e mutilati civili è a carico del datore di lavoro e non dell'INPS, in quanto la somma è erogata secondo il regime economico delle assenze per malattia.

I quesiti - Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei C.d.L. ha avanzato richiesta d’interpello in merito alla disciplina del congedo per cure riconosciuto in favore dei lavoratori mutilati ed invalidi civili. In particolare, è stato chiesto se l’indennità contemplata in caso di fruizione dei congedi in questione debba essere posta a carico del datore di lavoro ovvero dell’INPS, in quanto computata secondo il regime economico delle assenze per malattia. L’interpellante chiede altresì se sia possibile considerare, per la fruizione frazionata dei permessi di cui sopra, le giornate di assenza dal lavoro come unico episodio morboso di carattere continuativo ai fini della corretta determinazione del trattamento economico corrispondente.

Orientamento normativo – Per rispondere la quesito posto, il M.L.P.S. richiama l’art. 7, del D.Lgs. n. 119/2011, evidenziando le modifiche che quest’ultima ha apportato alla materia dei congedi per cure in favore dei lavoratori invalidi civili. In pratica, tale norma stabilisce che i lavoratori mutilati ed invalidi civili ai quali sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50% possono fruire, nel corso di ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a 30 giorni. Tale congedo, inoltre, non rientra nel periodo di comporto ed è concesso dal datore di lavoro a seguito di domanda del dipendente interessato accompagnato da idonea documentazione comprovante la necessità delle cure connesse alla specifica infermità invalidante.

Risposta del M.L.P.S
. – In ordine al primo quesito, si ritiene che il principio per cui l’indennità per congedo per cure va calcolata secondo il regime economico delle assenze per malattia, afferisce esclusivamente al meccanismo del computo dell’indennità, la quale comunque continua a essere sostenuta dal datore di lavoro e non dall’Istituto previdenziale, in linea con l’interpretazione fornita dal Ministero stesso. Per quanto concerne invece il secondo quesito, appare possibile intendere la fruizione frazionata dei permessi come un solo episodio morboso di carattere continuativo, ai fini della corretta determinazione del trattamento economico corrispondente, in quanto connesso alla medesima infermità invalidante riconosciuta.

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