Premessa – Stop alla doppia visita per gli invalidi in possesso di verbali con rivedibilità. L’attuale disciplina, infatti, ha permesso una gestione unitaria delle visite di revisione e del relativo iter di verifica, al fine di attestare la conservazione di tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. A chiarirlo è l’INPS con la circolare n. 10/2015 riepilogando la disciplina degli ultimi anni riguardante le semplificazioni in favore dei soggetti con invalidità.
Accertamento sanitario di revisione – Grazie all’introduzione della nuova disciplina contenuta nella L. n. 114/2014 (art. 25, c. 6-bis), che ha come obiettivo la semplificazione degli adempimenti sanitari e amministrativi relativi alla concessione dei benefici spettanti ai cittadini in possesso di verbali con rivedibilità si è superato, alla luce della prevista conservazione di tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura, l’attuale sistema della eventuale doppia visita. Ciò ha reso possibile una gestione unitaria delle visite di revisione e del relativo iter di verifica, permettendo all’INPS, già preposto all’accertamento definitivo della sussistenza dei requisiti sanitari per il diritto ai benefici a titolo di invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità, di effettuare anche l’accertamento sanitario per le eventuali visite di revisione previste all’atto del giudizio sanitario definitivo emesso dall’Istituto stesso. La gestione unitaria, inoltre, consentirà anche sinergie e controlli più rapidi ed efficienti, in grado di rendere tempestivamente disponibili i dati e le informazioni necessarie alle funzioni amministrative, sanitarie e legali dell’INPS, garantendo altresì una maggiore omogeneità del giudizio medico legale su tutto il territorio nazionale e la tracciabilità del complessivo processo sanitario-amministrativo. Sul punto, l’INPS precisa che le Commissione mediche saranno chiamate a esprimersi non soltanto sulla permanenza o meno del grado d’invalidità precedentemente accertato, ma anche sul suo eventuale sopravvenuto aggravamento.
Minori titolari d’indennità di frequenza – Con riferimento ai minori già titolari d’indennità di frequenza, il D.L. n. 90/2014 (art. 25, c. 5), convertito nella L. n. 114/2014, ha previsto che tali prestazioni vengano riconosciute in via provvisoria ai suddetti soggetti qualora abbiano provveduto a presentare la relativa domanda amministrativa entro i sei mesi antecedenti il compimento del diciottesimo anno di età. Sul punto, l’INPS sottolinea la sostanziale difformità dei parametri di definizione tra i requisiti sanitari per il diritto all’indennità di frequenza in favore dei minorenni e quelli previsti per le prestazioni economiche per gli invalidi maggiorenni. Quindi, al fine di evitare l’ingiustificato protrarsi dell’erogazione del benefico economico provvisorio nei confronti di cittadini la cui capacità di lavoro non sia ridotta nei limiti di legge, l’Istituto procederà alla tempestiva calendarizzazione delle visite di revisione nei territori delle Direzioni metropolitane o provinciali Inps in cui ha assunto, in via sperimentale, le funzioni relative all’accertamento dei requisiti sanitari, a seguito della stipula di una Convenzione ex art. 18, comma 22, della Legge 15 luglio 2011, n. 111 con la rispettiva Regione.
Minori titolari di indennità di accompagnamento – Infine, l’INPS fornisce utili chiarimenti a beneficio dei minori già titolari di indennità di accompagnamento o comunicazione, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide o da sindrome di Down. Per tali soggetti, in particolare, in occasione del raggiungimento della maggiore età si prevede la sola necessità dell’accertamento dei requisiti socio-reddituali (modello AP70) per attribuire il diritto alle prestazioni economiche. Tuttavia, gli approfondimenti effettuati nelle ultime settimane sulle banche dati dell’Istituto previdenziale hanno rilevato che in molti casi è presente una data di revisione al compimento del diciottesimo anno d’età per le indennità di accompagnamento riconosciute in favore di minorenni. Dunque, sulla base degli atti disponibili ed eventualmente forniti dal cittadino stesso, le UO Medico-legali dell’Istituto provvederanno quindi ad individuare i casi di patologia stabilizzata o ingravescente al fine di evitare che si dia luogo a visita di revisione nei confronti di quei soggetti per i quali, al compimento del diciottesimo anno d’età, non sussistano ipotesi di miglioramento delle condizioni sanitarie.
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