6 novembre 2013

Invalidità civile. Limite reddituale ad personam

Oltre al reddito personale dell’invalido, bisogna tener conto anche dell’abitazione per la pensione di invalidità civile
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – Si modificano i criteri per la determinazione del limite reddituale, utile ai fini della percezione dei trattamenti previdenziali rivolti agli invalidi civili. Infatti, a decorrere dal 23 agosto 2013 (data di entrata in vigore della L. n. 99/2013), il suddetto limite reddituale è composto esclusivamente dal reddito personale dell’invalido, con esclusione di quello percepito da altri componenti del nucleo familiare. Limite che per quest’anno è fissato a 16.127 euro. La novità è rilevabile all’interno dell’art. 10 della L. n. 99/2013, di conversione al D.L. n. 76/2013 (il c.d. decreto lavoro), stabilendone l’efficacia non solo per i nuovi assegni pensionistici, ma anche per quelli ancora in via di definizione o in contenzioso.

Soggetti interessati – Risultano destinatari della suddetta disposizione: gli invalidi civili e le pensione di inabilità. I primi, riguardano quei cittadini affetti da minorazioni con una riduzione permanente della capacità di lavoro, a eccezione di invalidi di guerra, invalidi del lavoro e per servizio, ciechi e sordomuti; i secondi, invece, hanno diritto al trattamento previdenziale solo in presenza d'invalidità totale.

Dietrofront – La novità introdotta dal decreto lavoro, in realtà, corregge la circolare n. 149/2012 dell’INPS. Infatti, con tale circolare l’Istituto previdenziale aveva recepito l'orientamento della Cassazione in base al quale ai fini dell'accertamento della sussistenza del requisito reddituale, si dovessero considerare non solo i redditi dell'invalido, ma pure quelli del coniuge. Quindi, dal 23 agosto 2013, vige il nuovo criterio “secondo il quale, ai fini dell'accertamento della sussistenza del requisito reddituale per l'erogazione della pensione di inabilità civile (art. 12 legge n. 118/1971), assume rilievo solamente il reddito personale dell'invalido”.

Reddito IRPEF – Altra rilevante novità derivante dal nuovo criterio è l’obbligo di tener conto del reddito agli effetti dell'Irpef. In pratica, viene superata la vecchia norma sui criteri di individuazione dei redditi rilevanti per la verifica del requisito reddituale, di cui all'art. 26 della Legge n. 153/1969. La vecchia disciplina stabiliva, in pratica, l’obbligo di tener conto di tutti i redditi assoggettabili a IRPEF, con esclusione di assegni familiari e casa di abitazione. Due componenti, quindi, che dal 23 agosto entrano a far parte del reddito dell’invalido, come più volte affermato dalla Cassazione nei confronti dell'Inps (sentenza n. 5479/2012).

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