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L’amministratore ed il libero professionista possono essere tenuti all’iscrizione presso le gestioni speciali dei lavoratori autonomi dell’INPS, come quella dei commercianti, nonostante abbiano l’obbligo di contribuzione presso la gestione Separata o presso una cassa professionale. Questo, in quanto il principio di prevalenza, in base al quale si ha l’obbligo d’iscrizione presso la gestione previdenziale relativa all’attività esercitata in via abituale e prevalente, non si applica quando l’interessato esercita un’attività in qualità di libero professionista o parasubordinato (per la quale è obbligato a contribuire alla gestione separata o alla cassa di categoria) assieme a un’attività di lavoro autonomo o d’impresa (per la quale è obbligato a contribuire presso la gestione INPS commercianti, artigiani, o una differente gestione speciale dei lavoratori autonomi). La possibilità di doppia iscrizione dipende comunque dalle attività concretamente svolte.
(prezzi IVA esclusa)