6 dicembre 2013

Ispezioni. Vincolato l’accesso ai verbali

La DTL può negare al datore di lavoro l’accesso ai verbali, previa motivazione

Autore: redazione Fiscal Focus
Premessa – Stop al libero accesso alle dichiarazioni rese dai lavoratori sentiti nel corso della verifica ispettiva da parte degli ispettori del lavoro. Infatti, le DTL (direzioni territoriali del lavoro) possono negare al datore di lavoro e ai suoi eventuali obbligati in solido il diritto di accesso alle dichiarazioni rilasciate dai lavoratori in sede di ispezione. Tuttavia, oltre al fatto che il divieto va opportunamente motivato, si ha una particolare eccezione quando sia possibile adottare modalità che escludono l'identificazione degli autori delle dichiarazioni (come ad esempio con le cancellature e/o gli omissis). Ad affermarlo è il Ministero del Lavoro con la circolare n. 43/2013, affermando quanto stabilito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 4035/2013.

Giurisprudenza contrastante –
Il tema riguarda la legittimità o meno del divieto posto dagli uffici ispettivi alle richieste di accesso alle dichiarazione rese ai lavoratori nel corso di verifiche ispettive, avanzate da datori di lavoro o loro coobbligati in solido. Sulla materia una copiosa giurisprudenza non ha mai trovato un indirizzo uniforme, balzando indifferentemente e con diverse e articolate motivazioni, a volte per l'ammissibilità all'accesso delle dichiarazioni, a volte per escluderlo.

Divieto illegittimo – L’orientamento giurisprudenziale che ritiene illegittimo il divieto di accesso al datore di lavoro si basa sul principio secondo il quale che l'esigenza di riservatezza e di protezione dei lavoratori intervistati è recessiva di fronte al diritto esercitato dal richiedente (il datore di lavoro) per la difesa di un interesse giuridico. Tale presupposto, inoltre, si fonda anche sulla possibilità che gli ispettori possano intervenire con opportuni accorgimenti al fine di bilanciare il diritto alla difesa e tutela della privacy.

Divieto legittimo –
Al contrario, l’orientamento giurisprudenziale che ritiene legittimo il divieto si basa invece sul principio che pone in primo piano l’interesse pubblico all'acquisizione di ogni possibile informazione, a tutela della sicurezza e regolarità dei rapporti di lavoro rispetto al diritto di difesa della società o impresa sottoposte a ispezione.

Sentenza n. 4035/2013 –
Ai suddetti orientamenti contrastanti è subentrata di recente la sentenza n. 4035/2013 con cui il Consiglio di Stato pur entro certi limiti e previa valutazione caso per caso riafferma la legittimità per gli ispettori di sottrarre all'accesso le dichiarazioni rese durante l'accesso ispettivo. Dunque, fermo restando una possibilità di valutazione caso per caso, che potrebbe talvolta consentire di ritenere prevalenti le esigenze difensive, non può però affermarsi in modo aprioristico una generalizzata recessività dell’interesse pubblico all’acquisizione di ogni possibile informazione, per finalità di controllo della regolare gestione dei rapporti di lavoro, rispetto al diritto di difesa delle società o imprese sottoposte a ispezione.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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