3 ottobre 2011

Istituito fondo di solidarietà per il sostegno al reddito

Operativo il fondo a favore dei dipendenti delle imprese assicuratrici
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa. L’I.N.P.S., con la circolare n. 123 del 28 settembre 2011, introduce l’istituzione del “Fondo di solidarietà” per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratici.

Caratteristiche del Fondo. Il Fondo ha lo scopo di fornire alle imprese che applicano il contratto collettivo del settore delle assicurazioni uno strumento di supporto, che favorisca il mutamento ed il rinnovamento delle professionalità e realizzi politiche attive di sostegno del reddito e dell’occupazione.

Prestazioni. Nell’ambito dei processi di ristrutturazione o di situazioni di crisi aziendale, il Fondo provvede:

a) in via ordinaria: a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali o comunitari; al finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa, anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente;

b) in via straordinaria: all’erogazione, in forma rateale, di assegni straordinari per il sostegno del reddito riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nell’ambito dei processi di agevolazione all’esodo, per un periodo massimo di 60 mesi sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione.

Finanziamento. Nella circolare in commento, l’I.N.P.S. spiega che le prestazioni del
Fondo sono finanziate dai seguenti contributi.

a) Contributo ordinario: per il finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale è dovuto al Fondo un contributo ordinario dello 0,50% (di cui lo 0,375% a carico del datore di lavoro e lo 0,125% a carico dei lavoratori) calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato cui si applica il contratto collettivo di settore relativo al personale non dirigente.

b) contributo addizionale: si ha in caso di eventuale finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa è dovuto, altresì, un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, che sarà determinato dal Comitato amministratore in misura non superiore al 1,50%.

c) contributo straordinario: infine, per la prestazione straordinaria in caso di esodo agevolato è dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo straordinario, il cui ammontare è determinato dal Comitato amministratore ai sensi dell’art. 6, comma 3, del Regolamento, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della correlata contribuzione figurativa.

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