L’INPS, con il messaggio n. 5592/2015, ha fornito le prime istruzioni operative in materia di prestazioni di maternità e malattia in denaro compresa la tubercolosi e la disoccupazione alla luce dell’Accordo bilaterale tra l’Italia e la Turchia, entrato in vigore l’1 agosto scorso. In particolare, è stato specificato che la totalizzazione dei periodi assicurativi può essere effettuata solo se la persona interessata, al momento del verificarsi dell’evento (malattia, tubercolosi o maternità), risulti assicurata ai sensi della legislazione della parte contraente a carico della quale la prestazione è richiesta. Pertanto nei casi in cui il diritto alle prestazioni in denaro di malattia, ivi compresa la tubercolosi, e maternità a carico dell’assicurazione italiana non si perfezioni sulla base dei soli periodi di assicurazione maturati in Italia, i requisiti contributivi possono essere perfezionati con la totalizzazione dei periodi compiuti in Turchia.
Mentre i requisiti e le modalità di erogazione delle prestazioni sono determinati in base alla legislazione dello Stato che eroga la prestazione.
A prevederlo è l’Accordo bilaterale tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Turchia sulla previdenza sociale, firmato a Roma l’8 maggio 2012, ratificato a seguito della legge 11 marzo 2015 n. 35. Tale Accordo - valido esclusivamente tra Italia e Turchia - sostituisce la Convenzione Europea sulla sicurezza sociale del Consiglio d’Europa e il relativo accordo complementare già in vigore dal 12 aprile 1990 che prevede quali parti contraenti, in quanto hanno ratificato la Convenzione medesima, oltre a Italia e Turchia anche Austria, Paesi Bassi, Lussemburgo, Portogallo, Spagna e Belgio.
Campo di applicazione – In base all’articolo 2, per quanto concerne l’Italia, l’Accordo bilaterale tra le due nazioni si applica alle seguenti forme di assicurazione:
• Ago per l’invalidità, vecchiaia e ai superstiti dei lavoratori dipendenti, le gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni) e la gestione separata di tale assicurazione;
• assicurazione per la maternità e la malattia, compresa la tubercolosi;
• assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
• assicurazione per la disoccupazione involontaria;
• regimi esclusivi e sostitutivi dei regimi assicurativi generali obbligatori istituiti per alcune categorie di lavoratori, sempre che si riferiscano a prestazioni o rischi coperti dalla legislazione indicata alle lettere precedenti.
Per quanto concerne la legislazione turca invece, le forme di assicurazione interessate dall’Accordo sono:
• invalidità, vecchiaia, reversibilità, infortuni sul lavoro e malattie professionali, indennità di disoccupazione, malattia e maternità, in base alle assicurazioni sanitarie generali relative ai lavoratori dipendenti assunti con contratto di lavoro da uno o più datori di lavoro;
• invalidità, vecchiaia, reversibilità, infortuni sul lavoro e malattie professionali e assicurazioni sanitarie generali, per quanto concerne i lavoratori autonomi senza contratto di lavoro dipendente;
• invalidità, vecchiaia, reversibilità e assicurazioni sanitarie generali, per quanto riguarda i dipendenti delle amministrazioni pubbliche;
• invalidità, vecchiaia, morte, infortuni sul lavoro e malattie professionali, indennità di disoccupazione, malattia e maternità, in base alle assicurazioni sanitarie generali per i dipendenti iscritti presso fondi.
Prestazioni di disoccupazione – Come stabilito dall’art. 27 dell’Accordo, qualora in base alla legislazione di una delle due parti contraenti, il diritto alla prestazione di disoccupazione sia subordinato al completamento di un determinato periodo assicurativo, l’Istituzione competente di tale parte contraente dovrà prendere in considerazione i periodi assicurativi completati in virtù della legislazione dell’altra Parte, a condizione che detti periodi non si sovrappongano.
Mentre l’importo, la durata e le modalità di pagamento delle prestazioni sono determinate in base alla legislazione applicata dall’Istituzione che eroga la prestazione. Quindi, per quanto concerne le prestazioni di disoccupazione da erogare a carico dell’assicurazione italiana, i criteri di calcolo, la durata e le modalità di pagamento sono quelli previsti dalla legislazione italiana e, inoltre, per la determinazione della misura, la retribuzione di riferimento è quella relativa ai soli periodi di assicurazione maturati in Italia.
Inoltre, qualora il lavoratore non raggiunga i prescritti requisiti in base ai soli periodi assicurativi compiuti in Italia, l’INPS deve accertare se l’interessato è stato soggetto da ultimo alla legislazione italiana e se i requisiti stessi siano soddisfatti mediante la totalizzazione dei periodi assicurativi compiuti in Turchia.
A tal proposito si precisa che, per le prestazioni di disoccupazione da concedere con decorrenza dal 1° agosto 2015, ai fini del perfezionamento dei requisiti previsti possono essere totalizzati – con i periodi italiani - solo i periodi assicurativi maturati in Turchia.