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Premessa – A parziale rettifica di quanto comunicato dal Ministero del Lavoro con la nota protocollo n. 11779/2012, in cui viene pubblicato il calendario delle nuove modalità di comunicazione del lavoro a chiamata (fax dal 13 agosto 2012; sms e e-mail dal 17 agosto 2012; e modulo online dal 1° ottobre 2012), è stata rinviata a metà settembre la possibilità per il datore di lavoro di ricorrere agli sms per comunicare l’instaurazione del lavoro intermittente. Il M.L.P.S. torna quindi sui propri passi garantendo comunque la facoltà fino al 15 settembre 2012 di poter effettuare le comunicazioni in argomento agli indirizzi di posta certificata, posta elettronica e fax delle D.T.L. In attesa che le nuove modalità di comunicazione entrino a pieno regime, il Ministero del Lavoro rinvia ai primi giorni di settembre eventuali comunicazioni ritenute utili ai fini della semplificazione.
Il rinvio – Il calendario delle nuove modalità di comunicazione a cui avrebbero dovuto attenersi le imprese, ossia: l’utilizzo di fax fino al 16 agosto, di sms dal cellulare ed e-mail dal 17 agosto, nonché del modulo online a partire dal 1° ottobre deve intendersi cancellato, rinviando tutto a settembre. La ragione di fondo del rinvio sta nell’oggettiva difficoltà in cui le imprese e C.d.L. sarebbero potuti incorrere a ridosso del periodo feriale. Così facendo il Ministero del Lavoro blocca temporaneamente il cambio di disciplina che sarebbe dovuto scattare lo scorso 13 agosto sul nuovo adempimento introdotto dalla riforma Fornero (L. n. 92/2012). Pertanto, anche la sanzione che va da 400 euro a 2.400 in caso di omessa comunicazione preventiva della chiamata al lavoro deve intendersi congelata.
La riforma Fornero – Come è noto, la novità deriva dalla riforma del mercato del lavoro (L. n. 92/2012) che prevede l’obbligo da parte del datore di lavoro, per prestazioni non superiori a 30 giorni, di comunicare alla D.T.L. competente per territorio la durata del contratto, avvalendosi appunto di modalità semplificate (quali sms, fax o posta elettronica certificata e non). Infine, è utile precisare che il nuovo obbligo non sostituisce la CO (comunicazione obbligatoria) e costituisce un adempimento informativo.