Premessa – Quella del 1° maggio 2015 rappresenta una data estremamente importante per la disciplina degli ammortizzatori sociali, che saranno rivoluzionati e divisi principalmente su tre fronti: NASpI, ASDI e Dis-Coll. La prima, che andrà a sostituire l’ASpI e la Mini-ASpI, è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perso involontariamente la propria occupazione. La durata è estesa a 24 mesi rispetto ai 18 previsti con l’ASpI. La Dis-Coll invece è destinata a co.co.co., co.co.pro., iscritti in via esclusiva alla gestione separata, non pensionati e privi di partita Iva, con durata limitata a un periodo massimo di sei mesi. Infine, l’assegno di disoccupazione (denominato ASDI) avrà durata semestrale ed è destinato ai lavoratori che, seppur prossimi all’età del pensionamento, non hanno ancora raggiunto i requisiti necessari per poter usufruire dell’assegno pensionistico. I suddetti ammortizzatori sociali sono contenuti in uno schema di decreto legislativo, ora all’esame delle Camere, il quale rinvia a un decreto del Ministero del Lavoro per le modalità operative.
ASDI – L’ASDI, operativo in via sperimentale a decorrere dal 1° maggio 2015, ha la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori percettori della NASpI che abbiano fruito di questa per l’intera sua durata senza trovare occupazione e si trovino in una condizione economica di bisogno. In particolare, nel primo anno di applicazione gli interventi saranno prioritariamente riservati ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari con minorenni, quindi ai lavoratori in età vicina al pensionamento, ma che non abbiano maturato i requisiti per i trattamenti di quiescenza. Molti sono però ancora i punti da stabilire mediante decreto di natura non regolamentare del MLPS, di concerto con il MEF, da emanare entro 90 giorni dall’entrata in vigore dell’ASDI. Nel dettaglio, bisogna definire: la situazione economica del nucleo familiare in termini di ISEE, che identifica la condizione di bisogno per accedere all’assegno di disoccupazione; i criteri di priorità nell’accesso in caso di risorse insufficienti; gli incrementi per carichi familiari del lavoratore, comunque nel limite di un importo massimo; i limiti nei quali i redditi da lavoro intervenuti nel periodo di fruizione dell’ASDI possono essere parzialmente cumulati con il sostegno economico e le modalità di interruzione dell’ASDI al venir meno della condizione di povertà; le caratteristiche del progetto personalizzato; il sistema degli obblighi e delle sanzioni connessi al progetto personalizzato; i flussi informativi tra i servizi per l’impiego e l’INPS volti ad alimentare il sistema informativo dei servizi sociali, di cui all’articolo 21 della Legge 8 novembre 2000, n. 328; il sistema dei controlli posto in essere per evitare la fruizione illegittima della prestazione; le modalità specifiche di erogazione della prestazione attraverso l’utilizzo di uno strumento di pagamento elettronico; l’individuazione di specifiche modalità di valutazione degli interventi; le residue modalità attuative del programma.
Durata e misura – Quanto alla durata, il nuovo assegno di disoccupazione è erogato per una durata massima di sei mesi ed è pari al 75% dell’ultimo trattamento percepito ai fini della NASpI, se non superiore alla misura dell’assegno sociale (art. 3, c. 6 della L. n. 335/1995). Tale importo è incrementato qualora il lavoratore abbia eventuali carichi familiari.
Cumulabilità – Altra cosa importante, i redditi derivanti da una eventuale nuova occupazione possono essere cumulati con l’ASDI.
Risorse finanziarie – L’ASDI, infine, sarà finanziata con uno specifico fondo, pari a 200 milioni di euro nel 2015 – e altrettanti per il 2016 - istituito nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Mentre per gli anni successivi al 2015, si provvede con le risorse previste da successivi provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
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