18 luglio 2011

L’INAIL modifica il tasso d’interesse di rateazione e dilazione

Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa - L’INAIL ha definito il tasso d’interesse per rateazione e dilazione di pagamento per premi ed accessori, nonché la misura della sanzioni civili nelle ipotesi di evasione ed omissione. (INAIL, Circolare n. 38 del 14 luglio 2011)

Innalzamento tasso d’interesse - A seguito del provvedimento della Banca Centrale Europea del 07 luglio 2011, il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’eurosistema (ex Tur) è stato innalzato di 25 punti base, sino all’1,50%, a decorrere dal 13 luglio 2011.
Conseguentemente, l’Ente assicurativo ha rideterminato:

- al 7,50% l’interesse dovuto per le rateazioni e le dilazioni di pagamento per premi ed accessori (tasso maggiorato di 6 punti);

- al 7,00% la misura delle sanzioni civili (tasso maggiorato di 5,5 punti).

Rateazioni e dilazioni - Con riferimento alle istanze di rateazione e dilazione, la nuova misura, chiarisce l’Inail, va applicata a quelle presentate a far data dal 13 luglio 2011 e a quelle anteriori per le quali le Sedi non abbiano ancora comunicato il piano ovvero lo abbiano comunicato in data 13 luglio 2011 o successiva.

Sanzioni - Per quanto riguarda invece la misura delle sanzioni civili, è utile rammentare le modalità di applicazione delle stesse:

- le inadempienze (omissioni ed evasioni) generano un’ulteriore obbligazione patrimoniale, in ragione d’anno, nei confronti dell’Istituto, commisurata in percentuale all’importo del premio non versato entro il termine stabilito dalla legge, fino al raggiungimento del tetto del 40% o del 60% in relazione al tipo di inadempienza.

Modalità di calcolo - La sanzione va calcolata dalla data iniziale dell’inadempienza (giorno successivo alla scadenza non rispettata) e fino alla data di pagamento del premio o di raggiungimento del citato tetto. Oltre il limite massimo (40% o 60%), sul premio non versato maturano gli interessi di mora, da calcolare fino alla data di pagamento.

Evasioni - Per le evasioni, tuttavia, se il premio è pagato entro il termine fissato dall’Istituto, la somma dovuta a titolo di risarcimento patrimoniale resta ferma nella misura maturata il giorno precedente la definizione dell’accertamento d’ufficio o la denuncia spontanea.

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