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Premessa – L’impresa non perde il diritto al credito d’imposta del 35% per assunzione di personale altamente qualificato, previsto dall’art. 24 del D.L. n. 83/2012, in caso di omessa o incompleta indicazione dell’incentivo fruito nella dichiarazione dei redditi. Il chiarimento in realtà deriva da una vecchia circolare dell’Agenzia delle Entrate (la n. 127/2004), la quale chiarisce che il credito può essere utilizzato “anche se lo stesso non risulta evidenziato nella dichiarazione dei redditi relative a ciascun periodo di imposta di maturazione”.
I destinatari - L’assunzione agevolata è rivolta sostanzialmente a due categorie di soggetti:
1. personale in possesso di un dottorato di ricerca universitaria conseguito presso un ateneo italiano o estero purché equipollente;
2. personale in possesso di laurea magistrale nelle discipline di ambito tecnico-scientifico, elencate nell’allegato 2 al D.L. n. 83/2012. In quest’ultimo caso, però, il personale dovrà essere impiegato in attività di ricerca di base, ricerca industriale o di sviluppo sperimentale.
Al riguardo, si precisa che il credito d’imposta per assumere ricercatori potrà essere usato da tutte le imprese, senza limi soggettivi, ovvero indipendentemente dalla forma giuridica.
Natura del bonus – L’importo del contributo erogato sotto forma di credito d’imposta: non concorre alla formazione del reddito né alla base imponibile IRAP, nonostante si tratti, nella sostanza, di un contributo; non rileva per l’applicazione degli art. 61 e 109, c. 5, del TUIR, che stabiliscono, in presenza di proventi esenti o che non concorrono alla formazione del reddito, la riduzione dell’ammontare deducibile degli interessi e delle spese generali.
Credito d’imposta – Il credito d’imposta viene concesso a seguito di nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato (anche in caso di trasformazione di contratti a tempo determinato o di apprendistato), ed è pari al 35% del costo aziendale sostenuto, con un limite massimo di 200.000 euro all'anno per ciascuna impresa. Tuttavia, ad oggi, la copertura finanziaria dell'intervento è di soli 25 milioni di euro per l'anno 2012 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. L’uso del credito d’imposta avviene mediante la compensazione con le imposte e i contributi dovuti, presentando il modello F24, attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia, pena lo scarto del versamento.
Monitoraggio – L’attività di controllare la corretta fruizione del credito d’imposta è affidata al MISE, che la effettuerà in base alla documentazione contabile, certificata da un revisore contabile o dal collegio sindacale. Mentre le imprese non soggette a revisione contabile del bilancio e prive di collegio sindacale devono far predisporre la certificazione da un revisore dei conti o da un professionista iscritto all’albo dei revisori contabili che non abbia avuto alcun rapporto con l’impresa nel triennio precedente.