14 luglio 2014

La CIGD cambia volto

La cassa integrazione in deroga può essere concessa per non più di 8 mesi

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – Si modificano i criteri per gli ammortizzatori sociali in deroga. Infatti, il Ministero del Lavoro ha concesso il placet alle nuove regioni di poter attivare per il 2014 la cassaintegrazioneper non oltre otto mesi e la mobilità fino a un massimo di 41 mesi (44 nei territori del Mezzogiorno). A renderlo noto è l’INPS con il messaggio n. 5787/2014, ricordando che il relativo decreto non è ancora stato adottato (sarebbe dovuto arrivare entro il 18 settembre 2013).

Riforma CIGD – La riforma degli ammortizzatori sociali in deroga, destinata a settori e imprese ordinariamente esclusi dalla tutela di integrazione salariale, è stata recentemente modifica dal D.L. n. 54/2013 (convertito nella L. n. 85/2013), che ha fissato nuovi criteri per la concessione “con riguardo ai termini di presentazione, a pena di decadenza, delle relative domande, alle causali di concessione, ai limiti di durata e reiterazione delle prestazioni anche in relazione alla continuazione rispetto ad altre prestazioni di sostegno del reddito, alle tipologie di datori di lavoro e lavoratori beneficiari”. In realtà, tali disposizioni dovevano essere adottati da un D.I. (Lavoro-Economia), che doveva essere emanato entro il 18 settembre 2013 e di cui non sia ha ancora traccia.

Intervento MLPS -La mancata adozione del suddetto decreto ha fatto scattare l’immediato intervento del ministero del Lavoro, il quale ha invitato regioni e province autonome a non concedere cig in deroga o mobilità in deroga superiori a sei mesi per i periodi di competenza 2014. Ora, in considerazione della necessità di non pregiudicare l'efficacia dei limiti quantitativi di durata in esso previsti, il MLPS è tornato sulla questione e ha invitato regioni e province autonome a non concedere la CIGD per periodi superiori agli otto mesi nel 2014; e per la mobilità in deroga a non superare i limiti previsti nell'emanando decreto che, per il 2014 sono i seguenti:
- per i lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento abbiano già beneficiato di mobilità in deroga per almeno tre anni, anche non continuativi, per un periodo temporale che, unitamente ai periodi già concessi per effetto di accordi stipulati prima della data di entrata in vigore del decreto, non superi complessivamente cinque mesi nel 2014, non ulteriormente prorogabili, più ulteriori tre mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree del Mezzogiorno;
- per i lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento abbiano beneficiato di mobilità in deroga per un periodo inferiore a tre anni, il trattamento può essere concesso per altri sette mesi, non ulteriormente prorogabili, più ulteriori tre mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree del Mezzogiorno. Per tali lavoratori il periodo di fruizione complessivo non può comunque eccedere il periodo massimo di tre anni e cinque mesi, più ulteriori tre mesi nel caso di lavoratori residenti nel Mezzogiorno.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy