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Premessa – L’Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti (INPDAP), con la nota operativa n. 27 del 21 luglio 2011 illustra le novità introdotte, in materia previdenziale, dalle disposizioni della Legge 15 luglio 2011, n. 111, che ha convertito con modificazioni il DL 6 luglio 2011, n. 98 (manovra economica 2011), aventi effetto sulle prestazioni erogate dallo stesso Istituto.
Contributo di perequazione- In considerazione delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, il DL n. 98/2011 ha introdotto con l’art. 18, comma 22 bis, un contributo di perequazione che, inizierà a decorrere dal 1° agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014 e verrà applicato a tutte le tipologie di trattamenti pensionistici, i cui importi complessivi superino i 90.000 euro lordi annui.
L’Inpdap attuerà tale disposizione dalla prima rata di agosto, inviando agli interessati uno specifico cedolino, in cui sarà evidenziata la voce relativa all’avvenuta trattenuta ed il relativo importo.
E’ stato previsto inoltre che, in caso di titolarità di più pensioni erogate da enti diversi, la trattenuta sarà effettuata sulla base dei dati del casellario centrale dei pensionati gestito dall’Inps, proporzionalmente ai trattamenti erogati.
Diritto alla pensione- L’art. 18 comma 4 del DL succitato, così come illustra l’Inpdap nella nota n. 27, ha modificato il sistema di adeguamento dei requisiti, per il conseguimento del diritto alla pensione; infatti a partire dal 1° gennaio 2013, e non più dal 1° gennaio 2015, è stato previsto che i requisiti anagrafici prescritti per il pensionamento di vecchiaia, ovvero i requisiti di età e i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva, saranno incrementati di tre mesi.
Pensione di reversibilità- La nota operativa n. 27 del 21 luglio 2011, per quanto riguarda la reversibilità, evidenzia il fatto che, per le pensioni decorrenti dal 1 gennaio 2012, l'importo dell'assegno mensile verrà decurtato nei casi di pensionati deceduti che, in tarda età, avevano sposato persone decisamente più giovani. La norma (art. 18 comma 5 Dl n.98/2011) è stata introdotta per contrastare il fenomeno delle badanti che, per convenienza, sposano il proprio assistito.
L’aliquota di reversibilità sarà ridotta del 10 per cento, per ciascun anno di matrimonio mancante rispetto al numero di 10. Tale disposizione non si applicherà nei casi di presenza di figli di minore età, studenti, o inabili e comunque resterà fermo il regime di cumulabilità.
Finestre d’uscita- La nota, in esame, si occupa infine delle nuove finestre d’uscita per chi maturerà il diritto al pensionamento con 40 anni di anzianità contributiva, negli anni 2012 -2013 – 2014.
Nel primo caso, si potrà accedere al pensionamento decorsi 13 mesi dal raggiungimento del requisito; nel secondo caso, decorsi 14 mesi dal raggiungimento dei 40 di contributi ; nel terzo caso decorsi, invece, 14 mesi.
Questa innovazione non troverà applicazione nei confronti del personale della scuola, che rimarrà soggetto alla disposizione prevista dal comma 9 dell’articolo 59 della legge n. 449/1997.